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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO

             debba  intendersi  per  mansioni  tecnico-amministrative,  tuttavia  il  senso  del-
             l’espressione non sembra possa essere interpretato se non come idoneità limi-
             tata al lavoro d’ufficio, con esclusione dei servizi armati che, per la loro gravo-
             sità e delicatezza, vanno svolti da personale pienamente efficiente e incondizio-
             natamente abile al servizio militare.
                  Gli stessi giudici, infatti, probabilmente consapevoli della debolezza argo-
             mentativa dell’assunto iniziale, sono andati oltre e hanno radicato il fulcro moti-
             vazionale delle sentenze sia di appello che di cassazione sulle ulteriori argomen-
             tazioni sviluppate nel secondo e nel terzo dei punti sopra sinteticamente espo-
             sti, tra di essi logicamente consequenziali, argomentazioni che, in ultima analisi,
             vanno lette alla luce  dalla particolare rilevanza costituzionale e dalla conseguen-
             te speciale meritevolezza di tutela degli interessi militari dello Stato, soprattutto
             quando riferibili a servizi per loro natura particolarmente sensibili.
                  A corredo delle considerazioni svolte in sentenza, tuttavia, appare oppor-
             tuno considerare ulteriormente che la tutela penale delle esigenze di servizio
             deve comunque porsi in armonia con i principi, anch’essi di rango costituzio-
             nale, posti a presidio della libertà individuale, che non può essere sacrificata se
             non per la salvaguardia di interessi riconosciuti come preminenti dall’ordina-
             mento. È in questa ottica, quindi, che occorre valutare, sotto tutte le possibili
             angolazioni, anche la singolare situazione che viene a crearsi nel caso in cui sia
             designato  allo  svolgimento  di  un  particolare  servizio  un  militare  privo  della
             necessaria idoneità.
                  In proposito i giudici di legittimità, come si è visto, dopo aver aperto un
             varco (ancorché meramente ipotetico) all’ipotesi difensiva secondo cui il prov-
             vedimento di idoneità a mansioni tecnico-amministrative precludesse lo svolgi-
             mento di servizi armati, hanno posto l’accento sul dato empirico che l’imputato
             aveva di fatto intrapreso e svolto il servizio assegnatogli dai superiori e che pro-
             prio a cagione di ciò la sua inidoneità non poteva valere ad esonerarlo dalla
             osservanza della consegna.
                  Il ragionamento dei supremi giudici, mutuato dalla motivazione della sen-
             tenza della Corte Militare di Appello, ancora quindi la sussistenza della tutela
             penale della consegna non già alla legittimità della designazione del militare a
             quel particolare servizio, quanto alla situazione di fatto venutasi a determinare


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