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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO
debba intendersi per mansioni tecnico-amministrative, tuttavia il senso del-
l’espressione non sembra possa essere interpretato se non come idoneità limi-
tata al lavoro d’ufficio, con esclusione dei servizi armati che, per la loro gravo-
sità e delicatezza, vanno svolti da personale pienamente efficiente e incondizio-
natamente abile al servizio militare.
Gli stessi giudici, infatti, probabilmente consapevoli della debolezza argo-
mentativa dell’assunto iniziale, sono andati oltre e hanno radicato il fulcro moti-
vazionale delle sentenze sia di appello che di cassazione sulle ulteriori argomen-
tazioni sviluppate nel secondo e nel terzo dei punti sopra sinteticamente espo-
sti, tra di essi logicamente consequenziali, argomentazioni che, in ultima analisi,
vanno lette alla luce dalla particolare rilevanza costituzionale e dalla conseguen-
te speciale meritevolezza di tutela degli interessi militari dello Stato, soprattutto
quando riferibili a servizi per loro natura particolarmente sensibili.
A corredo delle considerazioni svolte in sentenza, tuttavia, appare oppor-
tuno considerare ulteriormente che la tutela penale delle esigenze di servizio
deve comunque porsi in armonia con i principi, anch’essi di rango costituzio-
nale, posti a presidio della libertà individuale, che non può essere sacrificata se
non per la salvaguardia di interessi riconosciuti come preminenti dall’ordina-
mento. È in questa ottica, quindi, che occorre valutare, sotto tutte le possibili
angolazioni, anche la singolare situazione che viene a crearsi nel caso in cui sia
designato allo svolgimento di un particolare servizio un militare privo della
necessaria idoneità.
In proposito i giudici di legittimità, come si è visto, dopo aver aperto un
varco (ancorché meramente ipotetico) all’ipotesi difensiva secondo cui il prov-
vedimento di idoneità a mansioni tecnico-amministrative precludesse lo svolgi-
mento di servizi armati, hanno posto l’accento sul dato empirico che l’imputato
aveva di fatto intrapreso e svolto il servizio assegnatogli dai superiori e che pro-
prio a cagione di ciò la sua inidoneità non poteva valere ad esonerarlo dalla
osservanza della consegna.
Il ragionamento dei supremi giudici, mutuato dalla motivazione della sen-
tenza della Corte Militare di Appello, ancora quindi la sussistenza della tutela
penale della consegna non già alla legittimità della designazione del militare a
quel particolare servizio, quanto alla situazione di fatto venutasi a determinare
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