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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO

             tutela anche il preliminare dovere di intraprendere il servizio illegittimamente
             comandato e, quindi, se l’eventuale omessa presentazione sia comunque sanzio-
             nata a norma dell’art. 123 del codice di pace.
                  La problematica richiama inevitabilmente le articolate e complesse rifles-
             sioni che si sono sviluppate sul tema della tutela penale dell’ordine illegittimo.
                  Sul punto, non essendo questa la sede per un compiuto approfondimento
             della materia, sarà sufficiente rilevare come sia da considerare ormai acquisito
             che l’ordine illegittimo non possa ricevere tutela penale, perché in caso contra-
             rio si sanzionerebbero condotte sostanzialmente contrastanti con l’ordinamen-
             to e ciò determinerebbe un grave vulnus al principio costituzionale di legalità e
             alla complessiva coerenza del sistema.
                  Peraltro una tale affermazione, si badi, va letta alla luce di una corretta
             interpretazione del disposto di cui all’art. 729, comma 2, del Testo Unico delle
             disposizioni  regolamentari  che,  nell’obbligare  il  militare  ad  eseguire  l’ordine
             ritenuto illegittimo ma confermato dal superiore, costituisce non già l’appiglio
             normativo idoneo ad attribuire tutela penale all’ordine illegittimo, bensì esclusi-
             vamente  l’argine,  sotto  il  profilo  della  scriminante  dell’adempimento  di  un
             dovere, alla responsabilità del militare per le azioni commesse in esecuzione di
             ordini illegittimi, a condizione che questi non presentino il carattere della mani-
             festa criminosità. Appare logico, quindi, affermare che l’illegittimità del provve-
             dimento con cui il servizio viene comandato comporti l’insussistenza del pre-
             supposto necessario del reato di omessa presentazione in servizio, anche se, si
             ripete,  una  volta  che  il  servizio  sia  stato  intrapreso,  le  consegne  dovranno
             comunque essere rispettate.
                  L’assunto testé esposto, tuttavia, per non ingenerare equivoci e possibili
             distorsioni  applicative,  non  può  prescindere  da  un  rigoroso  inquadramento
             delle cause che possono viziare in termini giuridicamente rilevanti l’ordine con
             cui viene comandato il servizio, rivelandosi a tal fine essenziale che l’illegittimità
             derivi dal mancato rispetto di specifiche regole imposte dall’ordinamento mili-
             tare, con riferimento o ad aspetti formali, come ad esempio l’emanazione del-
             l’ordine di servizio da parte di un soggetto privo della necessaria competenza,
             ovvero ad aspetti sostanziali, come nel caso di specie, in cui l’accertato livello di
             parziale idoneità non avrebbe consentito l’impiego in un servizio armato.


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