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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO
tutela anche il preliminare dovere di intraprendere il servizio illegittimamente
comandato e, quindi, se l’eventuale omessa presentazione sia comunque sanzio-
nata a norma dell’art. 123 del codice di pace.
La problematica richiama inevitabilmente le articolate e complesse rifles-
sioni che si sono sviluppate sul tema della tutela penale dell’ordine illegittimo.
Sul punto, non essendo questa la sede per un compiuto approfondimento
della materia, sarà sufficiente rilevare come sia da considerare ormai acquisito
che l’ordine illegittimo non possa ricevere tutela penale, perché in caso contra-
rio si sanzionerebbero condotte sostanzialmente contrastanti con l’ordinamen-
to e ciò determinerebbe un grave vulnus al principio costituzionale di legalità e
alla complessiva coerenza del sistema.
Peraltro una tale affermazione, si badi, va letta alla luce di una corretta
interpretazione del disposto di cui all’art. 729, comma 2, del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari che, nell’obbligare il militare ad eseguire l’ordine
ritenuto illegittimo ma confermato dal superiore, costituisce non già l’appiglio
normativo idoneo ad attribuire tutela penale all’ordine illegittimo, bensì esclusi-
vamente l’argine, sotto il profilo della scriminante dell’adempimento di un
dovere, alla responsabilità del militare per le azioni commesse in esecuzione di
ordini illegittimi, a condizione che questi non presentino il carattere della mani-
festa criminosità. Appare logico, quindi, affermare che l’illegittimità del provve-
dimento con cui il servizio viene comandato comporti l’insussistenza del pre-
supposto necessario del reato di omessa presentazione in servizio, anche se, si
ripete, una volta che il servizio sia stato intrapreso, le consegne dovranno
comunque essere rispettate.
L’assunto testé esposto, tuttavia, per non ingenerare equivoci e possibili
distorsioni applicative, non può prescindere da un rigoroso inquadramento
delle cause che possono viziare in termini giuridicamente rilevanti l’ordine con
cui viene comandato il servizio, rivelandosi a tal fine essenziale che l’illegittimità
derivi dal mancato rispetto di specifiche regole imposte dall’ordinamento mili-
tare, con riferimento o ad aspetti formali, come ad esempio l’emanazione del-
l’ordine di servizio da parte di un soggetto privo della necessaria competenza,
ovvero ad aspetti sostanziali, come nel caso di specie, in cui l’accertato livello di
parziale idoneità non avrebbe consentito l’impiego in un servizio armato.
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