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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Questa, peraltro, risulta essere anche la linea guida tracciata dalla Corte
               Costituzionale che, con la fondamentale sentenza n. 263 del 6 luglio 2000, nel
               riconoscere la costituzionalità dell’art. 120 c.p.m.p. sotto il profilo della suffi-
               ciente determinatezza del precetto, ha posto in evidenza: “che il termine con-
               segna, che nel linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche
               eterogenei, nell’ambito dell’ordinamento militare è da sempre stato inteso in
               una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo preciso e per nulla
               indeterminato”, soggiungendo: “che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che
               il reato può essere commesso non, genericamente, da un militare in servizio, ma
               solo da un militare che sia comandato ad un servizio determinato ed al quale
               siano assicurati i mezzi per l’esecuzione della consegna”.
                    In proposito appare opportuno ricordare che, per definire il servizio rego-
               lato da consegne, si è fatto tradizionalmente ricorso alla efficace immagine del
               “servizio nel servizio”, proprio con l’intento di rimarcare una distinzione in ter-
               mini tanto formali quanto sostanziali. Sotto il profilo formale, infatti, il servizio
               regolato da consegna è regolamentato e di volta in volta affidato al singolo mili-
               tare mediante procedure che prevedono uno specifico comando e un adeguato
               indottrinamento, caratteristiche che trovano un evidente richiamo normativo
               nel disposto del secondo comma del sopra citato art. 730 del Testo Unico.
                    Dal punto di vista sostanziale, ferma restando la necessaria predisposizio-
               ne da parte dell’autorità di comando di tutto quanto necessario per la corretta
               osservanza delle prescrizioni imposte, il dato maggiormente significativo che
               viene in luce è la rigidità della consegna, che deve essere tale da non lasciare nes-
               sun margine di scelta al militare. Ovviamente le complessive modalità di svolgi-
               mento dello specifico servizio, ancorché regolato da consegne, possono essere
               connotate anche da limitati ambiti di discrezionalità, ma solo i comportamenti
               che si pongono in contrasto inconciliabile con le prescrizioni generali o parti-
               colari che costituiscono la consegna possono costituire illecito penale, restando
               al di sotto della soglia di punibilità tutto ciò che, in via residuale, è rimesso al
               prudente apprezzamento del militare comandato.
                    In altri termini, lì dove sono previsti margini di discrezionalità non può
               esservi consegna .
                                (3)
               (3) Si consideri, ad esempio, il servizio di pattuglia, che nella sua complessa articolazione presenta

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