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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”

                  In questa ottica appare corretta la riconduzione, nell’ambito della non tas-
             sativa ipotesi in disamina, del foglio di uscita del veicolo le volte in cui esso sia
             documento autorizzatorio alla uscita, alla circolazione, al rientro del veicolo con
             il conducente […]”.
                  Tale pronuncia della Cassazione, dunque, dando dimostrazione che nel
             diritto vivente è ormai lontana e dimenticata la questione della natura tassativa
             dell’elencazione riportata nell’art. 220 c.p.m.p., giunge ad ampliare le tipologie
             di condotta illecita rientranti nella previsione della norma penale militare ricom-
             prendendovi oltre a quelle di falsificazione dei documenti rilasciati al militare
             esclusivamente per la sua personale circolazione anche la falsificazione di altri
             documenti che pur emessi per scopi diversi (nel caso del foglio di marcia, per
             controllare l’impiego dei mezzi di proprietà dell’amministrazione militare) coin-
             volgano comunque anche la personale circolazione del militare.
                  Tenuto nel dovuto conto l’insegnamento proveniente dalla giurisprudenza
             della Suprema Corte, appare, a questo punto, ragionevole porsi il quesito se la
             falsificazione del piano di volo di un aeromobile militare - valutato come docu-
             mento tramite il quale l’autorità militare comanda il movimento di un mezzo
             militare con il pilota - non debba rientrare a sua volta tra le condotte che rica-
             dono nella previsione dell’art. 220 c.p.m.p..
                  La  dottrina  è  concorde  nel  ritenere  che  la  fattispecie  di  cui  all’art.  220
             c.p.m.p. contempla e punisce esclusivamente condotte integranti falsità materiale
             sicché la falsificazione di un documento di movimento del militare consistente in
             un falso ideologico dovrebbe qualificarsi - ove ne ricorrano tutti i presupposti -
             come reato comune di falso, soggetto alle più gravi pene previste dagli articoli
             479 e seguenti del codice penale e rimesso alla cognizione del giudice ordinario .
                                                                                       (9)
                  Su tale linea è attestata anche una parte della giurisprudenza di merito .
                                                                                     (10)
                  È opportuno qui richiamare, per chiarezza di esposizione, l’insegnamento
             del Manzini secondo il quale il falso materiale si ha quando il documento non è
             genuino vale a dire non è scritto, in tutto o in parte, dalla persona (o dall’autorità)



             (9)  V. VEUTRO, in Manuale di Diritto e di Procedura penale militare, cit., 455; D. BRUNELLI, G.
                  MAZZI, Diritto Penale Militare, cit., 388; D. BRUNELLI, Profili della falsità nella legge penale mili-
                  tare, cit.
             (10)  Corte Militare di Appello, sentenza n. 101 del 5 ottobre 2016.

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