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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”
In questa ottica appare corretta la riconduzione, nell’ambito della non tas-
sativa ipotesi in disamina, del foglio di uscita del veicolo le volte in cui esso sia
documento autorizzatorio alla uscita, alla circolazione, al rientro del veicolo con
il conducente […]”.
Tale pronuncia della Cassazione, dunque, dando dimostrazione che nel
diritto vivente è ormai lontana e dimenticata la questione della natura tassativa
dell’elencazione riportata nell’art. 220 c.p.m.p., giunge ad ampliare le tipologie
di condotta illecita rientranti nella previsione della norma penale militare ricom-
prendendovi oltre a quelle di falsificazione dei documenti rilasciati al militare
esclusivamente per la sua personale circolazione anche la falsificazione di altri
documenti che pur emessi per scopi diversi (nel caso del foglio di marcia, per
controllare l’impiego dei mezzi di proprietà dell’amministrazione militare) coin-
volgano comunque anche la personale circolazione del militare.
Tenuto nel dovuto conto l’insegnamento proveniente dalla giurisprudenza
della Suprema Corte, appare, a questo punto, ragionevole porsi il quesito se la
falsificazione del piano di volo di un aeromobile militare - valutato come docu-
mento tramite il quale l’autorità militare comanda il movimento di un mezzo
militare con il pilota - non debba rientrare a sua volta tra le condotte che rica-
dono nella previsione dell’art. 220 c.p.m.p..
La dottrina è concorde nel ritenere che la fattispecie di cui all’art. 220
c.p.m.p. contempla e punisce esclusivamente condotte integranti falsità materiale
sicché la falsificazione di un documento di movimento del militare consistente in
un falso ideologico dovrebbe qualificarsi - ove ne ricorrano tutti i presupposti -
come reato comune di falso, soggetto alle più gravi pene previste dagli articoli
479 e seguenti del codice penale e rimesso alla cognizione del giudice ordinario .
(9)
Su tale linea è attestata anche una parte della giurisprudenza di merito .
(10)
È opportuno qui richiamare, per chiarezza di esposizione, l’insegnamento
del Manzini secondo il quale il falso materiale si ha quando il documento non è
genuino vale a dire non è scritto, in tutto o in parte, dalla persona (o dall’autorità)
(9) V. VEUTRO, in Manuale di Diritto e di Procedura penale militare, cit., 455; D. BRUNELLI, G.
MAZZI, Diritto Penale Militare, cit., 388; D. BRUNELLI, Profili della falsità nella legge penale mili-
tare, cit.
(10) Corte Militare di Appello, sentenza n. 101 del 5 ottobre 2016.
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