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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                Riflessioni sul reato militare di “falso in foglio di licenza, di via e simili”,
                                             art. 220 c.p.m.p.

                                         Dottor Giorgio ROLANDO
                      (Sostituto Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello)

                    Deve darsi atto che un’analisi ampia e approfondita del reato in intesta-
               zione è già stata compiuta da numerosi autori . Peraltro, è dato registrare un
                                                             (1)
               impegno interpretativo tutt’oggi in evoluzione su due specifiche problematiche
               che riguardano il primo comma dell’art. 220 c.p.m.p. e che meritano di essere
               esaminate ed approfondite: la prima è la questione attinente le tipologie dei
               documenti da ritenere inclusi nella previsione della norma penale militare; la
               seconda, attiene alla possibilità di ricomprendere o meno nella condotta punita
               dalla norma in argomento, oltre al falso materiale, anche quello ideologico.
                    Può osservarsi, innanzitutto, per offrire un inquadramento generale delle
               questioni che si intende analizzare, che, ai sensi del primo comma dell’art. 220
               c.p.m.p., costituisce illecito penale la condotta del militare che forma, in tutto o
               in parte, un falso:
                    - foglio di licenza;
                    - foglio di via;
                    - permesso di uscita, di ingresso, di circolazione in uno stabilimento militare;
                    - documento di entrata o di uscita da un luogo di cura militare;
               ovvero altera alcuno di detti documenti veri.
                    Si nota, subito, che i tipi di documenti citati nella norma fanno richiamo
               ad un sistema di amministrazione del personale tipicamente risalente all’epoca
               in cui le Forze Armate erano composte da masse di cittadini presenti nei reparti
               per obbligo di leva e i cui numerosi e vari movimenti dovevano essere control-
               lati minuziosamente per necessità di cose.
               (1)  Vedi, tra gli altri, V. VEUTRO, in Manuale di Diritto e di Procedura penale militare, di G. LANDI, V.
                    VEUTRO, P. STELLACCI, P. VERRI, I reati di falso, Libro II, pagg. 455 e ss.; D. BRUNELLI, G. MAZZI,
                    Diritto Penale Militare, IV Edizione, Reati di falso, pagg. 387 e ss.; D. BRUNELLI, Falsità nel diritto pena-
                    le militare, voce del DIGESTO - DISCIPLINE PENALISTICHE, vol. V, 1991; D. BRUNELLI, Profili della fal-
                    sità nella legge penale militare, in RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE, XIV, n. 3, maggio-giugno
                    1988, 205-218; A. SABINO, in Codici Penali Militari - Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di
                    D. BRUNELLI, G. MAZZI, Reati di falso, pagg. 848 e ss.

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