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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Avvocati delle Difese tramite impugnazioni che hanno chiamato in causa la
Suprema Corte, giudice quest’ultimo che, dal suo canto, ha ritenuto, con avviso
costante nel tempo, non tassativo l’elenco dell’art. 220 c.p.m.p. così dando con-
ferma dei giudizi espressi nei gradi inferiori .
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Deve evidenziarsi, anzi, che con la sentenza n. 14524 del 2012, la Corte di
Cassazione ha avallato una interpretazione dell’art. 220 c.p.m.p. - già fatta pro-
pria dai giudici militari del primo grado e dell’appello - che ulteriormente amplia
la gamma dei documenti militari rientranti nella previsione della norma penale
militare in argomento, estendendola al Foglio di marcia. Nella circostanza la
Suprema Corte ha così stabilito: “…Con il primo motivo il ricorrente ha sotto-
lineato che la predisposizione dei fogli di uscita automezzi non poteva essere
equiparata alla funzione propria dei fogli di licenza, di via e simili, la prima essen-
do finalizzata al controllo sull’uso del bene di proprietà dell’amministrazione
militare ed essendo i documenti elencati nell’art. 220 c.p.m.p. diretti invece a
legittimare una attestazione di carattere personale; di qui il diverso trattamento
penale e la riserva di giurisdizione militare solo in relazione alla falsificazione di
tali ultimi documenti […].
Ma detta censura […] appare non condivisibile. La Corte Militare, pren-
dendo le mosse dalla eloquente rubrica dell’art. 220 c.p.m.p. (Falso in fogli di
licenza, di via e simili) ha invero osservato come la norma speciale, diretta a
regolare con specifica previsione sanzionatoria, la indebita formazione o la alte-
razione anche parziale di autorizzazioni “circolatorie” dei militari da e per gli
stabilimenti ed i luoghi assimilati, enumera titoli diversi che la ricordata rubrica
non consente di ritenere tassativi. Detti titoli sono storicamente collegati ad una
indicazione nominativa nata in epoca di una forte regolamentazione delle ipo-
tesi di circolazione ed accesso negli stabilimenti militari, ma la previsione si
distacca, come eloquentemente induce a fare la rubrica, dalla elencazione e
pone in risalto che il falso che essa regola deve essere commesso nella forma-
zione o nella alterazione di tutti i documenti autorizzatori della uscita o entrata
negli stabilimenti militari.
(8) C. Cass., 29 ottobre 1986, con massima pubblicata in IL DIRITTO PENALE MILITARE NELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, a
cura di Giuseppe SCANDURRA e Donatella SCANDURRA, 2002, 321; C. Cass., sentenza n. 14524
dell’8 febbraio 2012; C. Cass., sentenza n. 19968 del 30 gennaio 2013.
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