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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”
Nelle odierne Forze Armate professionalizzate, comunque, permane una
essenziale e ineliminabile esigenza di ordinato e programmato impiego del per-
sonale sicché deve ritenersi che il sistema di ordini e autorizzazioni che regola-
menta i movimenti dei militari, pur rivisitato alla luce di una più moderna prassi
che oggi caratterizza la compagine militare, non abbia perso di validità e legit-
timamente possa e debba essere tuttora oggetto di tutela penale per il tramite
dell’art. 220 c.p.m.p.
Può osservarsi ancora che la situazione che ha avuto presente il legislato-
re penale militare del 1941 al momento in cui ha pensato di emanare la norma
in questione, certamente è stata interessata - come lo è tuttora - dall’incalzante
processo di passaggio dal sistema di documentazione cartacea a quella infor-
matica, processo che sta operando profonde trasformazioni nelle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, all’interno delle Forze Armate; in tale mute-
vole contesto, sarà compito della dottrina e della giurisprudenza stabilire,
quando il problema si proporrà, se la tutela penale in argomento potrà trasfe-
rirsi, o meno, su nuove forme di documentazione digitale dei movimenti dei
militari.
Alla stato, comunque, può indicarsi, richiamando una casistica ampiamen-
te nota, che la condotta consistente nel formare un atto falso è rinvenibile nel
fatto del soggetto che crei dal nulla un documento (come nel caso del militare
che provveda a fotocopiare un precedente foglio di licenza autentico così otte-
nendo, previa apposizione di una data di rilascio aggiornata, un falso foglio di
licenza); a sua volta, la condotta consistente nell’alterare un atto vero può rav-
visarsi nel caso del militare che modifichi un dettaglio di un documento genui-
no regolarmente rilasciatogli (ad esempio, foglio di licenza concessa per tre
giorni sul quale viene aggiunto lo zero dopo il numero tre in modo da far risul-
tare falsamente la concessione di giorni trenta di licenza).
È opportuno, a questo punto, precisare che la volontà del legislatore nel-
l’emanare tale norma incriminatrice è stata quella di introdurre un’ipotesi atte-
nuata di falso, poiché “in mancanza di una norma speciale, questi fatti sarebbe-
ro puniti a tenore della legge penale comune, e quindi con sanzioni troppo gravi
e non adeguate alla loro effettiva entità” .
(2)
(2) Relazione al Codice penale militare di pace presentata il 20 febbraio 1941.
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