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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”

                  Nelle odierne Forze Armate professionalizzate, comunque, permane una
             essenziale e ineliminabile esigenza di ordinato e programmato impiego del per-
             sonale sicché deve ritenersi che il sistema di ordini e autorizzazioni che regola-
             menta i movimenti dei militari, pur rivisitato alla luce di una più moderna prassi
             che oggi caratterizza la compagine militare, non abbia perso di validità e legit-
             timamente possa e debba essere tuttora oggetto di tutela penale per il tramite
             dell’art. 220 c.p.m.p.
                  Può osservarsi ancora che la situazione che ha avuto presente il legislato-
             re penale militare del 1941 al momento in cui ha pensato di emanare la norma
             in questione, certamente è stata interessata - come lo è tuttora - dall’incalzante
             processo di passaggio dal sistema di documentazione cartacea a quella infor-
             matica, processo che sta operando profonde trasformazioni nelle pubbliche
             amministrazioni e, in particolare, all’interno delle Forze Armate; in tale mute-
             vole  contesto,  sarà  compito  della  dottrina  e  della  giurisprudenza  stabilire,
             quando il problema si proporrà, se la tutela penale in argomento potrà trasfe-
             rirsi, o meno, su nuove forme di documentazione digitale dei movimenti dei
             militari.
                  Alla stato, comunque, può indicarsi, richiamando una casistica ampiamen-
             te nota, che la condotta consistente nel formare un atto falso è rinvenibile nel
             fatto del soggetto che crei dal nulla un documento (come nel caso del militare
             che provveda a fotocopiare un precedente foglio di licenza autentico così otte-
             nendo, previa apposizione di una data di rilascio aggiornata, un falso foglio di
             licenza); a sua volta, la condotta consistente nell’alterare un atto vero può rav-
             visarsi nel caso del militare che modifichi un dettaglio di un documento genui-
             no  regolarmente  rilasciatogli  (ad  esempio,  foglio  di  licenza  concessa  per  tre
             giorni sul quale viene aggiunto lo zero dopo il numero tre in modo da far risul-
             tare falsamente la concessione di giorni trenta di licenza).
                  È opportuno, a questo punto, precisare che la volontà del legislatore nel-
             l’emanare tale norma incriminatrice è stata quella di introdurre un’ipotesi atte-
             nuata di falso, poiché “in mancanza di una norma speciale, questi fatti sarebbe-
             ro puniti a tenore della legge penale comune, e quindi con sanzioni troppo gravi
             e non adeguate alla loro effettiva entità” .
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             (2)  Relazione al Codice penale militare di pace presentata il 20 febbraio 1941.

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