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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
È stato rilevato, al riguardo, che “Si tratta, dunque, di un intervento che
viene presentato come esclusivamente limitato alle conseguenze sanzionatorie e
precisamente come dettato dalla preoccupazione […] di diminuire […] la misura
della pena rispetto a quella prevista dalle corrispondenti norme comuni.” .
(3)
Tanto precisato, ai fini di una più agevole trattazione delle due questioni
interpretative sopra annunciate, si ritiene opportuno non prendere in conside-
razione nel prosieguo quella parte della condotta consistente nell’alterazione di
documenti militari veri: per tale specifica fattispecie, infatti, viene pedissequa-
mente riproposta nella norma penale militare l’elencazione degli atti falsificabili
con la prima condotta, di talché la soluzione da dare al problema delle tipologie
di documenti rientranti nella previsione normativa non potrà che riguardare
entrambe le fattispecie penali siano esse consistenti nella formazione di un
documento falso ovvero nell’alterazione di un documento vero; deve poi rite-
nersi pacifico che tale ultima condotta può consumarsi, come è evidente, solo
attraverso un falso materiale, sicché è concretamente impossibile che si ponga
il problema di una eventuale sua sussistenza attraverso un falso ideologico.
Recisamente contrari all’applicabilità dell’illecito in parola a documenti
diversi da quelli in esso specificamente previsti furono i primissimi commentatori
dell’art. 220 c.p.m.p.: infatti, secondo tale iniziale dottrina, “La falsificazione deve
cadere sopra i documenti espressamente e tassativamente elencati nell’art. 220;
l’alterazione di ogni altro documento costituirebbe il delitto di falso comune” .
(4)
Successivamente, altra dottrina, operando un primo distacco dalla rigida
conclusione sopra richiamata, riconosceva che l’elenco di cui al primo comma
dell’art. 220 c.p.m.p. era stato composto dal legislatore includendovi oltre a una
serie di documenti pertinenti ben precisi ed inequivoci “movimenti” del militare
(quali il permesso di uscita, di ingresso, di circolazione in uno stabilimento mili-
tare e il documento di entrata o di uscita da un luogo di cura militare), anche il
“foglio di via”, espressione atipica nella quale potevano farsi rientrare atti di
vario tipo, tra cui il foglio di viaggio, il documento di missione e persino la car-
tolina precetto. Tale punto di apertura insito nell’elenco portava a far ritenere
che la catalogazione fosse indirizzata a ricomprendere quei documenti attraverso
(3) D. BRUNELLI, Profili della falsità nella legge penale militare, cit.
(4) N. GALASSO, G. SUCATO, Codici Penali Militari di pace e di guerra commentati, 1941, 186.
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