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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    È stato rilevato, al riguardo, che “Si tratta, dunque, di un intervento che
               viene presentato come esclusivamente limitato alle conseguenze sanzionatorie e
               precisamente come dettato dalla preoccupazione […] di diminuire […] la misura
               della pena rispetto a quella prevista dalle corrispondenti norme comuni.” .
                                                                                     (3)
                    Tanto precisato, ai fini di una più agevole trattazione delle due questioni
               interpretative sopra annunciate, si ritiene opportuno non prendere in conside-
               razione nel prosieguo quella parte della condotta consistente nell’alterazione di
               documenti militari veri: per tale specifica fattispecie, infatti, viene pedissequa-
               mente riproposta nella norma penale militare l’elencazione degli atti falsificabili
               con la prima condotta, di talché la soluzione da dare al problema delle tipologie
               di documenti rientranti nella previsione normativa non potrà che riguardare
               entrambe  le  fattispecie  penali  siano  esse  consistenti  nella  formazione  di  un
               documento falso ovvero nell’alterazione di un documento vero; deve poi rite-
               nersi pacifico che tale ultima condotta può consumarsi, come è evidente, solo
               attraverso un falso materiale, sicché è concretamente impossibile che si ponga
               il problema di una eventuale sua sussistenza attraverso un falso ideologico.
                    Recisamente  contrari  all’applicabilità  dell’illecito  in  parola  a  documenti
               diversi da quelli in esso specificamente previsti furono i primissimi commentatori
               dell’art. 220 c.p.m.p.: infatti, secondo tale iniziale dottrina, “La falsificazione deve
               cadere sopra i documenti espressamente e tassativamente elencati nell’art. 220;
               l’alterazione di ogni altro documento costituirebbe il delitto di falso comune” .
                                                                                         (4)
                    Successivamente, altra dottrina, operando un primo distacco dalla rigida
               conclusione sopra richiamata, riconosceva che l’elenco di cui al primo comma
               dell’art. 220 c.p.m.p. era stato composto dal legislatore includendovi oltre a una
               serie di documenti pertinenti ben precisi ed inequivoci “movimenti” del militare
               (quali il permesso di uscita, di ingresso, di circolazione in uno stabilimento mili-
               tare e il documento di entrata o di uscita da un luogo di cura militare), anche il
               “foglio di via”, espressione atipica nella quale potevano farsi rientrare atti di
               vario tipo, tra cui il foglio di viaggio, il documento di missione e persino la car-
               tolina precetto. Tale punto di apertura insito nell’elenco portava a far ritenere
               che la catalogazione fosse indirizzata a ricomprendere quei documenti attraverso

               (3)  D. BRUNELLI, Profili della falsità nella legge penale militare, cit.
               (4)  N. GALASSO, G. SUCATO, Codici Penali Militari di pace e di guerra commentati, 1941, 186.

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