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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”

                  Da  tale  constatazione  si  trae  la  conseguente  considerazione  che,  per  il
             reato comune di cui all’art. 476 c.p. è la presenza nella rubrica del richiamo alla
             falsità materiale che impone una interpretazione restrittiva dell’espressione lin-
             guistica impiegata per descrivere la condotta, limitandone il significato solo a
             quello di “contraffazione” vale a dire di provenienza del documento da persona
             diversa da quella che appare esserne autore. Ma nel reato militare in esame non
             si rinviene nessun elemento, né nella rubrica né nel testo dell’articolo, che limita
             le modalità di realizzazione della condotta tipizzata, sicché la frase “formare un
             falso foglio di licenza … ecc.” non può che intendersi nel suo significato più
             pieno  e  logico  di  falsificazione  sia  materiale  (documento  non  genuino)  che
             ideologica (documento non veridico).
                  Argomento che dà valore alla soluzione che si propone, può rinvenirsi
             nella Relazione al Codice penale militare di pace, e precisamente nel punto in
             cui, dopo aver illustrato i fatti rientranti nella previsione dell’art. 220 c.p.m.p.,
             si afferma che “devono ritenersi esclusi i fatti commessi dal pubblico ufficiale
             nell’esercizio delle sue funzioni, i quali - anche se l’agente sia un militare - sono
             compresi nelle ipotesi contemplate dagli articoli 476 e 479 del codice penale”.
                  Tali norme sono, giustappunto, quelle che puniscono la falsità materiale
             (art. 476 c.p.) e la falsità ideologica (art. 479 c.p.) commessa dal pubblico uffi-
             ciale  in  atti  pubblici;  è  evidente,  dunque,  che  la  volontà  del  legislatore,  così
             come  emerge  dai  lavori  preparatori  del  codice  penale  militare,  era  quella  di
             ricomprendere entrambi i tipi di condotte di falsità nella previsione dall’art. 220
             c.p.m.p. salvo si trattasse di condotte commesse dal militare nella qualità di pub-
             blico ufficiale e nell’esercizio delle relative funzioni, caso in cui i fatti rientrava-
             no nelle più gravi e distinte fattispecie del codice penale.
                  La soluzione interpretativa proposta risulta già fatta propria dalla Corte
             Suprema di Cassazione con la sopra richiamata sentenza del 2012. In tale circo-
             stanza gli Ermellini erano stati chiamati a giudicare la condotta di un militare
             imputato di “falso in foglio di licenza di via e simili” e “appropriazione indebi-
             ta” per aver egli operato false annotazioni sul Foglio di marcia dell’automezzo
             dal medesimo condotto, in modo da far risultare un consumo di carburante
             superiore a quello effettivo e così consentirgli di appropriarsi indebitamente del
             carburante eccedente quello realmente impiegato.


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