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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”
Da tale constatazione si trae la conseguente considerazione che, per il
reato comune di cui all’art. 476 c.p. è la presenza nella rubrica del richiamo alla
falsità materiale che impone una interpretazione restrittiva dell’espressione lin-
guistica impiegata per descrivere la condotta, limitandone il significato solo a
quello di “contraffazione” vale a dire di provenienza del documento da persona
diversa da quella che appare esserne autore. Ma nel reato militare in esame non
si rinviene nessun elemento, né nella rubrica né nel testo dell’articolo, che limita
le modalità di realizzazione della condotta tipizzata, sicché la frase “formare un
falso foglio di licenza … ecc.” non può che intendersi nel suo significato più
pieno e logico di falsificazione sia materiale (documento non genuino) che
ideologica (documento non veridico).
Argomento che dà valore alla soluzione che si propone, può rinvenirsi
nella Relazione al Codice penale militare di pace, e precisamente nel punto in
cui, dopo aver illustrato i fatti rientranti nella previsione dell’art. 220 c.p.m.p.,
si afferma che “devono ritenersi esclusi i fatti commessi dal pubblico ufficiale
nell’esercizio delle sue funzioni, i quali - anche se l’agente sia un militare - sono
compresi nelle ipotesi contemplate dagli articoli 476 e 479 del codice penale”.
Tali norme sono, giustappunto, quelle che puniscono la falsità materiale
(art. 476 c.p.) e la falsità ideologica (art. 479 c.p.) commessa dal pubblico uffi-
ciale in atti pubblici; è evidente, dunque, che la volontà del legislatore, così
come emerge dai lavori preparatori del codice penale militare, era quella di
ricomprendere entrambi i tipi di condotte di falsità nella previsione dall’art. 220
c.p.m.p. salvo si trattasse di condotte commesse dal militare nella qualità di pub-
blico ufficiale e nell’esercizio delle relative funzioni, caso in cui i fatti rientrava-
no nelle più gravi e distinte fattispecie del codice penale.
La soluzione interpretativa proposta risulta già fatta propria dalla Corte
Suprema di Cassazione con la sopra richiamata sentenza del 2012. In tale circo-
stanza gli Ermellini erano stati chiamati a giudicare la condotta di un militare
imputato di “falso in foglio di licenza di via e simili” e “appropriazione indebi-
ta” per aver egli operato false annotazioni sul Foglio di marcia dell’automezzo
dal medesimo condotto, in modo da far risultare un consumo di carburante
superiore a quello effettivo e così consentirgli di appropriarsi indebitamente del
carburante eccedente quello realmente impiegato.
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