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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Nel caso di specie si trattava, come è evidente, proprio di un falso ideolo-
gico in quanto al militare si contestava di aver annotato sul documento (foglio
di marcia) - con il quale era stato comandato il suo “movimento” quale autista
di automezzo militare - circostanze non corrispondenti al vero. La Corte di
Cassazione, richiesta dal difensore ricorrente di dichiarare il difetto di giurisdi-
zione del giudice militare sulla condotta di falsificazione, sia pure invocando
nello specifico la non riconducibilità del documento a quelli oggetto di tutela
penale militare, rigettava la censura, affermando che nella fattispecie di cui
all’art. 220 c.p.m.p. deve essere ricondotta l’attività di falsificazione di “docu-
mento autorizzatorio alla uscita, alla circolazione, al rientro del veicolo con il
conducente che lo forma e lo integra, assumendosi la responsabilità di apporre
veridiche attestazioni afferenti gli orari, i percorsi, i luoghi, la percorrenza chi-
lometrica e quant’altro sia nel documento previsto”.
Vale a dire che, secondo la Cassazione, devono ritenersi soggette alla san-
zione stabilita dalla norma penale militare in argomento anche quelle condotte
del militare consistite nel formare o integrare un documento “circolatorio”
apponendo sul medesimo false attestazioni riguardanti gli orari, i percorsi, i luo-
ghi, la percorrenza chilometrica e quant’altro sia previsto ai fini della sua com-
pletezza amministrativa.
Può concludersi, dunque, che l’autorevole avviso espresso dalla Corte di
Cassazione nella richiamata pronuncia conforta l’assunto che qui si sostiene
circa l’inclusione nel reato di cui all’art. 220 c.p.m.p. della condotta di falso ideo-
logico.
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