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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Nel caso di specie si trattava, come è evidente, proprio di un falso ideolo-
               gico in quanto al militare si contestava di aver annotato sul documento (foglio
               di marcia) - con il quale era stato comandato il suo “movimento” quale autista
               di automezzo militare - circostanze non corrispondenti al vero. La Corte di
               Cassazione, richiesta dal difensore ricorrente di dichiarare il difetto di giurisdi-
               zione del giudice militare sulla condotta di falsificazione, sia pure invocando
               nello specifico la non riconducibilità del documento a quelli oggetto di tutela
               penale  militare,  rigettava  la  censura,  affermando  che  nella  fattispecie  di  cui
               all’art. 220 c.p.m.p. deve essere ricondotta l’attività di falsificazione di “docu-
               mento autorizzatorio alla uscita, alla circolazione, al rientro del veicolo con il
               conducente che lo forma e lo integra, assumendosi la responsabilità di apporre
               veridiche attestazioni afferenti gli orari, i percorsi, i luoghi, la percorrenza chi-
               lometrica e quant’altro sia nel documento previsto”.
                    Vale a dire che, secondo la Cassazione, devono ritenersi soggette alla san-
               zione stabilita dalla norma penale militare in argomento anche quelle condotte
               del  militare  consistite  nel  formare  o  integrare  un  documento  “circolatorio”
               apponendo sul medesimo false attestazioni riguardanti gli orari, i percorsi, i luo-
               ghi, la percorrenza chilometrica e quant’altro sia previsto ai fini della sua com-
               pletezza amministrativa.
                    Può concludersi, dunque, che l’autorevole avviso espresso dalla Corte di
               Cassazione nella richiamata pronuncia conforta l’assunto che qui si sostiene
               circa l’inclusione nel reato di cui all’art. 220 c.p.m.p. della condotta di falso ideo-
               logico.



















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