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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               avente titolo ad esserne autore; il falso ideologico (o concettuale) allorché il
               documento è bensì genuino ma non è veridico perché chi ha titolo a formarlo
               in esso attesta cose contrarie al vero .
                                                  (11)
                    Ciò detto, come esempio di condotta illecita non sussumibile nella norma
               penale militare in disamina secondo la dottrina e la giurisprudenza su richiama-
               ta, possono citarsi le false attestazioni sulle date e gli orari di arrivo e partenza
               inserite dal militare nel foglio di viaggio che, in quanto apposte da chi ne ha tito-
               lo ma non vere, integrano un falso ideologico ed andrebbero contestate a titolo
               di reato comune di falso. A sostegno di tale opzione ermeneutica si afferma che
               la condotta sanzionata dall’art. 220 c.p.m.p. appare descritta in modo conforme
               a quella dei reati di falsità materiale contenuti nel codice penale. Vale a dire che
               la sovrapponibilità del testo della norma militare (“Il militare, che forma, in
               tutto o in parte, un falso foglio … ovvero altera … è punito …”) con quello
               dell’art. 476 c.p. che punisce la falsità materiale (“Il pubblico ufficiale che …
               forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero è punito …”) rap-
               presenta, per i sostenitori di tale orientamento interpretativo, motivo sufficiente
               per escludere dalla portata dell’illecito militare il falso ideologico. Ad avviso di
               chi scrive tale conclusione non appare convincente. Innanzitutto si osserva che
               mentre i reati di falso inclusi nel codice penale sono espressamente e chiara-
               mente distinti tramite le rispettive rubriche nelle due note tipologie commissive,
               nel testo della disposizione penale militare e nella relativa rubrica mai vengono
               utilizzati i termini “materiale” e “ideologico” né si opera alcuna limitazione o
               distinzione della condotta tipizzata sotto il profilo in esame.
                    Quanto all’espressione “formare un atto falso” che, nell’art. 220 c.p.m.p.
               come  nell’art.  476  c.p.,  fissa  la  condotta  illecita  da  assoggettare  a  sanzione,
               l’Antolisei (e, prima di lui, il Carnelutti) ha chiarito che, presa alla lettera, essa
               include la falsità ideologica .
                                         (12)
                    In altri termini, con la frase “formare un atto falso” non può che inten-
               dersi l’azione consistente nel creare un atto capace di far apparire una falsa real-
               tà diversa da quella vera, ciò con evidente riferimento a qualsivoglia elemento e
               contenuto dell’atto medesimo.

               (11)  MANZINI, Trattato di Diritto penale italiano, VI, n. 1961.
               (12)  ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale - parte speciale, II, 490.

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