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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO

                  Sul punto è opportuno richiamare ancora una volta la sentenza 263/2000
             della Corte Costituzionale che in modo lapidario ha affermato: “Per quanto
             riguarda infine il contenuto di ciò che può legittimamente costituire consegna,
             è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non sono configurabili spazi di
             discrezionalità da parte del militare comandato e che pertanto la consegna deve
             essere precisa, nel senso che essa deve determinare interamente e tassativamen-
             te il comportamento del militare di servizio. In breve vi è, nella consegna, il
             massimo di formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare”.
                  Appare netta, quindi, la distinzione rispetto al generico servizio, assegnato
             a ciascun militare per la sua ordinaria attività quotidiana e il cui corretto svolgi-
             mento trova normale tutela solo in ambito disciplinare (salvo il caso in cui una
             specifica disposizione sia emanata con la forma dell’ordine gerarchico, nel qual
             caso ci si muove sul territorio del reato di disobbedienza di cui all’art. 173 del
             codice di pace).
                  In sintesi, per usare una terminologia di tipo matematico, i servizi regolati
             da consegna formano una sorta di sottoinsieme caratterizzato, rispetto al più
             ampio concetto di servizio, dalla rigidità delle modalità essenziali previste per il
             suo svolgimento, ivi compresa una precisa delimitazione spazio-temporale .
                                                                                    (4)
                  Fatta questa breve premessa di carattere generale, passiamo al caso esami-
             nato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, che ha pienamente
             condiviso le conclusioni a cui era pervenuta la Corte Militare d’Appello.
                  Il fatto in sé si presenta molto semplice: un militare dell’Esercito in servi-
             zio quale Comandante della Guardia aveva consentito a due ragazze l’ingresso



                 sia  aspetti  rigidamente  regolamentati  (territorio  di  competenza  ove  effettuare  la  vigilanza,
                 oppure orari e luogo dove allestire eventuali posti di blocco ecc.) sia aspetti rimessi al prudente
                 apprezzamento dei militari operanti (si pensi alle modalità di intervento in situazioni di emer-
                 genza o alla scelta delle singole autovetture da controllare a campione).
             (4) Non è questa la sede per approfondire ulteriormente tutte le complesse questioni suscitate dal-
                 l’istituto della consegna e dai reati ad essa correlati, ivi comprese quelle relative alla rilevanza
                 della cosiddetta “consegna implicita” (ossia di quelle regole che scaturiscono dalla particolare
                 tipologia del servizio e sono ad esso connaturate) ovvero alla possibile attribuzione ad alcune
                 fattispecie della qualifica di norma penale in bianco. Per una più completa trattazione e per
                 ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza,  si rinvia quindi a: D. BRUNELLI, G. MAZZI;
                 Diritto penale militare, Giuffrè 2007, pagg. 261 e ss. e F. UFILUGELLI, in CODICI PENALI MILITARI,
                 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA, Giuffrè 2001, pagg. 282 e ss.

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