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VIOLAZIONE DI CONSEGNA DA PARTE DI MILITARE PARZIALMENTE IDONEO AL SERVIZIO
Sul punto è opportuno richiamare ancora una volta la sentenza 263/2000
della Corte Costituzionale che in modo lapidario ha affermato: “Per quanto
riguarda infine il contenuto di ciò che può legittimamente costituire consegna,
è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non sono configurabili spazi di
discrezionalità da parte del militare comandato e che pertanto la consegna deve
essere precisa, nel senso che essa deve determinare interamente e tassativamen-
te il comportamento del militare di servizio. In breve vi è, nella consegna, il
massimo di formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare”.
Appare netta, quindi, la distinzione rispetto al generico servizio, assegnato
a ciascun militare per la sua ordinaria attività quotidiana e il cui corretto svolgi-
mento trova normale tutela solo in ambito disciplinare (salvo il caso in cui una
specifica disposizione sia emanata con la forma dell’ordine gerarchico, nel qual
caso ci si muove sul territorio del reato di disobbedienza di cui all’art. 173 del
codice di pace).
In sintesi, per usare una terminologia di tipo matematico, i servizi regolati
da consegna formano una sorta di sottoinsieme caratterizzato, rispetto al più
ampio concetto di servizio, dalla rigidità delle modalità essenziali previste per il
suo svolgimento, ivi compresa una precisa delimitazione spazio-temporale .
(4)
Fatta questa breve premessa di carattere generale, passiamo al caso esami-
nato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, che ha pienamente
condiviso le conclusioni a cui era pervenuta la Corte Militare d’Appello.
Il fatto in sé si presenta molto semplice: un militare dell’Esercito in servi-
zio quale Comandante della Guardia aveva consentito a due ragazze l’ingresso
sia aspetti rigidamente regolamentati (territorio di competenza ove effettuare la vigilanza,
oppure orari e luogo dove allestire eventuali posti di blocco ecc.) sia aspetti rimessi al prudente
apprezzamento dei militari operanti (si pensi alle modalità di intervento in situazioni di emer-
genza o alla scelta delle singole autovetture da controllare a campione).
(4) Non è questa la sede per approfondire ulteriormente tutte le complesse questioni suscitate dal-
l’istituto della consegna e dai reati ad essa correlati, ivi comprese quelle relative alla rilevanza
della cosiddetta “consegna implicita” (ossia di quelle regole che scaturiscono dalla particolare
tipologia del servizio e sono ad esso connaturate) ovvero alla possibile attribuzione ad alcune
fattispecie della qualifica di norma penale in bianco. Per una più completa trattazione e per
ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza, si rinvia quindi a: D. BRUNELLI, G. MAZZI;
Diritto penale militare, Giuffrè 2007, pagg. 261 e ss. e F. UFILUGELLI, in CODICI PENALI MILITARI,
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E DOTTRINA, Giuffrè 2001, pagg. 282 e ss.
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