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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
a seguito della concreta intrapresa del servizio stesso, il che, secondo i supremi
giudici, comporta inevitabilmente l’osservanza delle regole che lo disciplinano,
salvo il caso che l’inidoneità non influisca direttamente sulla possibilità di osser-
vare lo specifico punto della consegna che si assume violato.
Si tratta di considerazioni che sembrano affondare le proprie radici logi-
co-giuridiche nella norma di cui all’art. 16 c.p.m.p., che prevede l’applicabilità
della legge penale militare anche a chiunque presta di fatto servizio alle armi.
È una disposizione (come noto, originariamente calibrata soprattutto sulle
problematiche del servizio di leva) finalizzata ad assicurare la ineludibile osser-
vanza degli obblighi connessi con la prestazione del servizio militare, e ciò a
prescindere da ogni possibile irregolarità nelle procedure di arruolamento o di
congedo, i cui effetti non devono produrre alcuna conseguenza concreta sino
alla cessazione di fatto del servizio. È infatti in linea con i parametri costituzio-
nali di ragionevolezza ritenere che le operazioni militari, programmate in fun-
zione delle risorse umane di fatto disponibili, non possano essere sottoposte a
rischi di cadute di efficienza a causa dei possibili vizi degli atti in forza dei quali
il cittadino svolge la sua prestazione al servizio delle Forze armate.
La sentenza in esame apre, quindi, il campo all’estensione della citata rego-
la oltre la mera prestazione “sine titulo” del servizio militare in genere, venendo
ad interessare anche situazioni di fatto correlate allo svolgimento di uno speci-
fico servizio, sicché, una volta che esso sia stato intrapreso, anche sulla base di
un provvedimento illegittimo, il militare comandato sarà tenuto ad osservare le
disposizioni che lo disciplinano, salvo che l’illegittimità sia stata causata da fat-
tori che incidono direttamente sulla specifica regola violata, impedendone il
rispetto .
(7)
Il ragionamento, però, induce a svolgere qualche ulteriore riflessione che
deriva dalla necessaria distinzione tra l’atto con cui viene comandato il servizio
e le consegne che lo regolano.
Infatti, una volta appurato che l’illegittimità dell’ordine con cui viene
comandato il servizio non si riverbera in alcun modo sull’obbligo, penalmente
tutelato, di osservare comunque la consegna, occorre chiedersi se trovi analoga
(7) Si pensi, ad esempio, al caso estremo del militare affetto da una limitazione funzionale agli arti
superiori che a causa di ciò non abbia usato correttamente l’arma in dotazione.
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