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LO STATUS DI MILITARE IN SERVIZIO COME CONDIZIONE DI APPLICABILITÀ
DEI REATI DI INSUBORDINAZIONE E ABUSO DI AUTORITÀ
Il servizio prescinderebbe da quanto in concreto si stia svolgendo e coin-
ciderebbe con il fatto puro e semplice di essere impegnati nello svolgimento
della propria obbligazione lavorativa. Sicché ne verrebbero escluse tutte quelle
situazioni in cui, per le più varie ragioni, non ci si trovi nel concreto disimpegno
delle proprie mansioni lavorative (turno di riposo, libera uscita, convalescenza,
licenze etc.), in conformità alle linee generali dell’assetto di tutela realizzato, spe-
cie nella configurazione originaria, che oltre all’ipotesi della pluralità di militari
riuniti per servizio conosceva anche quello del luogo militare (nella particolare
variante applicativa del luogo ove i militari si trovassero per ragioni di servizio).
Si ritiene, però, che tale interpretazione non possa accogliersi. Con essa si
viene infatti a costituire una cospicua ipoteca sul resto della disposizione di cui
al 199, condannata ad un ruolo di pura marginalità e statisticamente poco fre-
quente. Inoltre siffatta prospettiva verrebbe a ripristinare, nella sostanza, il
ruolo che il “luogo militare” svolgeva nell’impianto originario della disposizio-
ne dell’articolo 199. È noto, infatti, come in tale originaria previsione fosse pre-
vista la configurabilità dei reati speciali di insubordinazione ed abuso di autorità
tutte le volte che il fatto fosse commesso in luogo militare, a prescindere dalle
ragioni private alla base del fatto e per il sol fatto che il suo luogo di commis-
sione coincidesse con un luogo militare, che, a tenore di quanto disposto dal-
l’articolo 230, ultimo comma del codice penale militare, e con rilevanza per
tutta la legge penale militare, comprende anche “qualsiasi altro luogo dove i
militari si trovano, ancorché momentaneamente per ragioni di servizio”.
Ed è altresì noto che con sentenza n. 22 del 17-24 gennaio 1991 la Corte
Costituzionale, dovendo decidere se la commissione del fatto in luoghi militari
diversi dalle navi o aeromobili potesse ritenersi ragione sufficiente a giustificare
la applicabilità della normativa speciale contro la disciplina militare in luogo di
quella comune concernente i reati contro la persona, vi ha dato risposta nega-
tiva, argomentando che in siffatti casi non fosse apprezzabile alcun diretto coin-
volgimento della disciplina militare, e quindi del rapporto gerarchico, e conclu-
dendo che la autonoma considerazione del luogo militare come ragione di
aggravamento della repressione dei reati militari contro la persona si risolveva
in un eccesso di tutela delle esigenze di coesione dei corpi militari e in una irra-
gionevole soccombenza della necessità di tutela dei diritti individuali.
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