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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Su tali premesse, si ritiene che  con la specifica fattispecie del “militare che
               si trovi in servizio” si sia inteso fare precipuo riferimento al concreto disimpe-
               gno di un particolare e determinato servizio, sull’implicito presupposto che tale
               situazione comporti l’automatico attivarsi del rapporto gerarchico-disciplinare
               e quindi renda necessario un più energico e capillare dispositivo di tutela, che si
               condensa nel ravvisare il reato speciale a tutela del rapporto di gerarchia, a pre-
               scindere dalle ragioni e finalità del fatto, per la sola circostanza che a commet-
               tere tale fatto sia un militare nel concreto disimpegno di un particolare servizio,
               tra i quali, senza pretesa di esaustività, assumono specifico rilievo le attività sot-
               toposte a turni di svolgimento o disciplinate da rigorose prescrizioni di conse-
               gna (sentinella, guardia, piantone, militare di servizio alla caserma). Ne conse-
               gue che esulano da tali fattispecie le tipiche ed usuali attività di ufficio o di carat-
               tere  materiale  (addetto  all’officina,  alla  cucina,  alla  infermeria),  posto  che  in
               questi casi il servizio svolto in concreto altro non è che la generica obbligazione
               lavorativa o il generico servizio militare. Ad opinare diversamente, atteso che il
               disimpegno  della  generica  prestazione  lavorativa  avviene  tendenzialmente  in
               luogo militare, anche per effetto della generale previsione di cui all’articolo 230,
               ultimo comma, c.p.m.p., si perverrebbe alla incongrua conclusione di “far rien-
               trare dalla finestra” ciò che la Corte costituzionale ha “messo fuori dalla porta”,
               con la sentenza n. 22 del 12-24 gennaio 1991.
                    In esito a quanto sopra, deve prendersi atto, in primo luogo, che il fatto
               addebitato al … trova la sua immediata ed esclusiva scaturigine in una vicenda
               del tutto privata (una festa per i cinquant’anni del … e del collega …), connotati
               di aspetti di goliardia (la presenza di una spogliarellista) ed organizzata, a sor-
               presa, dalle consorti dei festeggiati. Il giorno successivo si è svolto l’episodio
               per cui è causa, occorso all’interno della caserma ed in cui, secondo la prospet-
               tazione accusatoria, il …, volendo chiarire le ragioni per cui il … si era alterato
               per tale festa privata e constatato che questi non voleva parlarne e dava mostra
               di volersi allontanare, aveva rivolto a quest’ultimo le parole di cui alla ipotesi di
               reato.
                    Non vi è quindi dubbio che le parole in questione non abbiano alcuna atti-
               nenza al servizio ed alla disciplina e siano del tutto correlate alla pregressa festa
               di compleanno; e può ritenersi verosimile che la iniziativa del … non avesse


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