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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

             esborso di una somma di danaro: appare evidente che i soggetti aventi adeguate
             disponibilità economiche, autori o persone offese di fatti offensivi dell’onore, si
             troveranno in una situazione di indubbio privilegio.
                  Si manifesta così un ulteriore passo, che non sembra conforme ai vigenti
             princìpi costituzionali, in un percorso che si potrebbe definire di “monetizza-
             zione”  della  responsabilità  e  che  ha  avuto  un  precedente  significativo  nella,
             anch’essa inedita, previsione di cui all’art. 341-bis, comma 3, c.p., ovvero nella
             possibilità di ottenere l’estinzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale da
             parte dell’imputato che, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno,
             mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei con-
             fronti dell’ente di appartenenza della medesima.

             La questione di legittimità costituzionale
                  La Corte Militare di Appello, immediatamente dopo l’entrata in vigore del
             D.Lgs. n. 7/2016, che ha abrogato l’art. 594 c.p., ha proposto la questione di
             costituzionalità dell’art. 226 c.p.m.p., relativa alla omologa fattispecie di ingiuria
             tra militari, nella parte in cui tale norma sottopone a sanzione penale condotte
             del tutto estranee al servizio e alla disciplina militare o, comunque, non afferenti
             ad interessi delle Forze armate: condotte che, ove poste in essere da soggetti
             non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come
             reato.
                  Nelle ordinanze di rimessione si rileva, in particolare, che l’art. 226 (norma
             che prevede un reato di ingiuria identico, quanto alla descrizione della fattispe-
             cie tipica, rispetto al reato che era previsto dall’art. 594 c.p., da cui si distingueva
             soltanto per la specificazione in ordine alla qualità del soggetto attivo e passivo)
             punisce sia ingiurie attinenti a interessi riconducibili al servizio od alla disciplina
             militare, sia ingiurie che non abbiano tale connotazione: quando sussiste peral-
             tro una differenza di grado fra offensore e offeso, l’applicazione dell’art. 199
             c.p.m.p. consente di ricondurre all’art. 226 solo le condotte commesse per cause
             estranee al servizio od alla disciplina militare (o comunque non realizzate nelle
             condizioni previste dallo stesso art. 199), in quanto altrimenti sarebbero appli-
             cabili i reati contro la disciplina militare, di insubordinazione con ingiuria ed
             ingiuria ad inferiore (art. 189 e 196 c.p.m.p.).


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