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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Nel caso di specie, si conclude nel saggio citato, “la disparità di trattamen-
to può comunque dar vita ad un certo sconcerto, derivante dalla constatazione
che condotte del tutto corrispondenti a quelle ormai depenalizzate in ambito
“civile” determinano invece la possibilità di incriminazione innanzi all’Autorità
giudiziaria militare” .
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Alle suesposte osservazioni può essere aggiunto un ulteriore profilo che
appare tale da suscitare perplessità sulle conclusioni cui è pervenuta la Corte
costituzionale. Dalla sentenza in commento traspare una concezione della disci-
plina militare come insieme di doveri che gravano permanentemente sugli
appartenenti alle Forze armate, i quali, anche fuori dal servizio e da luoghi mili-
tari, quando si rapportano con altri militari, devono rispettare determinate
regole poste dall’ordinamento militare o anche dalle esigenze di civile conviven-
za, regole la cui violazione rende legittima l’applicazione della legge penale mili-
tare e la sottoposizione alla giurisdizione militare.
Si pone il dubbio se tale concezione possa conciliarsi con la espressa
regola posta adesso dall’art. 1350, comma 2, COM (v. già art. 5, comma 3,
L. n. 382/1978), secondo cui “le disposizioni in materia di disciplina militare, si
applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a)svolgono attività di servizio;
b)sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
c)indossano l’uniforme;
d)si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivol-
gono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali”.
Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge che “quando non ricorrono le sud-
dette condizioni, i militari sono comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni
del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento pre-
stato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in
conformità alle vigenti disposizioni”. Nel Testo unico delle disposizioni regola-
mentari (DPR n. 90/2010) sono previsti specifici doveri, anche fra quelli sanzio-
nati con la consegna di rigore (cfr. art. 751, n. 16: “comportamenti, apprezzamenti,
giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare”), che certamente
sottostanno alle condizioni di applicabilità di cui al citato art. 1350 COM.
(6) V. ancora RIVELLO, op. cit., pag. 204.
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