Page 69 - Rassegna 2020-1-Supplemento
P. 69

IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

                  Nel caso di specie, si conclude nel saggio citato, “la disparità di trattamen-
             to può comunque dar vita ad un certo sconcerto, derivante dalla constatazione
             che condotte del tutto corrispondenti a quelle ormai depenalizzate in ambito
             “civile” determinano invece la possibilità di incriminazione innanzi all’Autorità
             giudiziaria militare” .
                               (6)
                  Alle suesposte osservazioni può essere aggiunto un ulteriore profilo che
             appare tale da suscitare perplessità sulle conclusioni cui è pervenuta la Corte
             costituzionale. Dalla sentenza in commento traspare una concezione della disci-
             plina  militare  come  insieme  di  doveri  che  gravano  permanentemente  sugli
             appartenenti alle Forze armate, i quali, anche fuori dal servizio e da luoghi mili-
             tari,  quando  si  rapportano  con  altri  militari,  devono  rispettare  determinate
             regole poste dall’ordinamento militare o anche dalle esigenze di civile conviven-
             za, regole la cui violazione rende legittima l’applicazione della legge penale mili-
             tare e la sottoposizione alla giurisdizione militare.
                  Si pone il dubbio se tale concezione possa conciliarsi con la espressa
             regola posta adesso dall’art. 1350, comma 2, COM (v. già art. 5, comma 3,
             L. n. 382/1978), secondo cui “le disposizioni in materia di disciplina militare, si
             applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
                  a)svolgono attività di servizio;
                  b)sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
                  c)indossano l’uniforme;
                  d)si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivol-
             gono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali”.
                  Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge che “quando non ricorrono le sud-
             dette condizioni, i militari sono comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni
             del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento pre-
             stato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in
             conformità alle vigenti disposizioni”. Nel Testo unico delle disposizioni regola-
             mentari (DPR n. 90/2010) sono previsti specifici doveri, anche fra quelli sanzio-
             nati con la consegna di rigore (cfr. art. 751, n. 16: “comportamenti, apprezzamenti,
             giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altro militare”), che certamente
             sottostanno alle condizioni di applicabilità di cui al citato art. 1350 COM.

             (6) V. ancora RIVELLO, op. cit., pag. 204.

                                                                                      65
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74