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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               come reato militare, se invece si ritenesse che, secondo la Corte costituzionale,
               sia legittima la previsione come reato militare, anche di violazioni “in nessun
               modo” ricollegabili all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina
               militare, occorrerebbe sottoporre a revisione i princìpi elaborati dalla giurispru-
               denza e della dottrina per la stessa definizione del concetto di reato militare .
                                                                                         (9)

               Conclusioni
                    Alla Corte costituzionale era stato chiesto di espungere dall’area di ciò
               che è rilevante ai fini dell’applicazione della legge penale militare i fatti, ricon-
               ducibili all’art. 226 c.p.m.p., non aventi connessione immediata con la tutela di
               interessi militari. Si sarebbe trattato certo di una manipolazione “di non poco
               momento”, ma non esistevano preclusioni evidenti che rendessero inammissibile
               un tale intervento.
                    La Corte in precedenti decisioni aveva affermato, al fine di confermare la
               legittimità costituzionale di norme penali, applicabili al militare, in rapporto di
               specialità rispetto a corrispondenti norme penali comuni, che nei reati militari
               è sempre insita una offesa al servizio o alla disciplina .
                                                                   (10)
                    In questo caso è andata oltre, in quanto non si trattava soltanto di giusti-
               ficare l’esistenza di una fattispecie speciale, ma di giustificare la perdurante sus-
               sistenza di un illecito penale divenuto “esclusivamente militare”, e quindi di giu-
               stificare la previsione come reato, per i militari, di fatti che non sono invece san-
               zionati penalmente se commessi da comuni cittadini. La Corte ha quindi rite-
               nuto, in termini che sono stati comprensibilmente sottoposti a critica, di riaf-
               fermare una “specialità” della normativa penale militare, che dovrebbe essere
               rinvenuta in particolari esigenze del consorzio militare, in relazione al necessa-
               rio rispetto da parte dei militari, anche al di fuori dei luoghi militari e della tutela
               di interessi tipici delle Forze armate, di regole di condotta ispirate (anche) a
               norme di civile convivenza. Tale aspetto, che sembrerebbe in parte rinverdire
               teorie da molti ritenute superate, non deve però essere enfatizzato oltre misura.



               (9) Si consenta il rinvio a BRUNELLI, MAZZI, Diritto penale militare, Giuffrè, 2007, pagg. 43 ss.
               (10) Cfr. Corte cost. n. 81/1980 e 298/1995, secondo cui il legislatore non ha certo configurato ad
                   arbitrio i reati militari e questi comunque offendono, accanto ad interessi tutelati dalla legge
                   comune, interessi aventi natura militare.

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