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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Appare auspicabile che da qui si parta per una ulteriore riflessione del legi-
slatore sull’eventuale ripristino, magari limitato ai casi di maggiore ed intollera-
bile gravità, di una tutela penale dell’onore con riguardo a condotte compiute
tra persone presenti.
Una corretta chiave di lettura della sentenza della Corte costituzionale
porta a riaffermare che uno dei diritti fondamentali dell’individuo è quello alla
protezione, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri, della propria dignità
umana e sociale: tra gli strumenti giuridici deputati principalmente alla tutela di
tale bene vi era proprio la fattispecie penale dell’ingiuria, attualmente prevista
soltanto dalla legge penale militare .
(16)
di giustizia (sent. 3 febbraio 2012) e della Corte costituzionale italiana (sent. 22 ottobre 2014, n. 238),
in WWW.DIFESA.IT. giustizia militare, per l’affermazione secondo cui appare palese che fra i
princìpi fondamentali della Costituzione debbano essere annoverati il riconoscimento e la
protezione dei diritti inviolabili e la loro difesa in sede giudiziaria (e si tratta di valori che sono
protetti in modo vigoroso anche nella normativa internazionale). Vi sono tuttavia diversi
livelli di tutela dei diritti inviolabili e non è dubbio che lo strumento principe per realizzare
tale tutela sia costituito dall’intervento penale.
(16) Diverso infatti è il caso di reati - come quelli di oltraggio, insubordinazione con ingiuria,
ingiuria ad inferiore - in cui oggetto di tutela, unitamente all’interesse della persona, è un inte-
resse pubblicistico, definito, nelle fattispecie in ultimo citate, come “prestigio”, del pubblico
ufficiale, del militare “superiore” o del militare “inferiore”.
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