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IL REATO DI INGIURIA TRA MILITARI SUPERA L’ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

                  Appare auspicabile che da qui si parta per una ulteriore riflessione del legi-
             slatore sull’eventuale ripristino, magari limitato ai casi di maggiore ed intollera-
             bile gravità, di una tutela penale dell’onore con riguardo a condotte compiute
             tra persone presenti.
                  Una  corretta  chiave  di  lettura  della  sentenza  della  Corte  costituzionale
             porta a riaffermare che uno dei diritti fondamentali dell’individuo è quello alla
             protezione, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri, della propria dignità
             umana e sociale: tra gli strumenti giuridici deputati principalmente alla tutela di
             tale bene vi era proprio la fattispecie penale dell’ingiuria, attualmente prevista
             soltanto dalla legge penale militare .
                                              (16)



























                  di giustizia (sent. 3 febbraio 2012) e della Corte costituzionale italiana (sent. 22 ottobre 2014, n. 238),
                  in WWW.DIFESA.IT. giustizia militare, per l’affermazione secondo cui appare palese che fra i
                  princìpi fondamentali della Costituzione debbano essere annoverati il riconoscimento e la
                  protezione dei diritti inviolabili e la loro difesa in sede giudiziaria (e si tratta di valori che sono
                  protetti in modo vigoroso anche nella normativa internazionale). Vi sono tuttavia diversi
                  livelli di tutela dei diritti inviolabili e non è dubbio che lo strumento principe per realizzare
                  tale tutela sia costituito dall’intervento penale.
             (16)  Diverso infatti è il caso di reati - come quelli di oltraggio, insubordinazione con ingiuria,
                  ingiuria ad inferiore - in cui oggetto di tutela, unitamente all’interesse della persona, è un inte-
                  resse pubblicistico, definito, nelle fattispecie in ultimo citate, come “prestigio”, del pubblico
                  ufficiale, del militare “superiore” o del militare “inferiore”.

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