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La configurazione del danno patrimoniale nelle ipotesi di truffa militare
                    sulle indennità di missione: un problema che attende soluzioni

                                       Dottor Francesco UFILUGELLI
                            (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione)

                    Un’interessante questione giuridica che, negli ultimi tempi, ha dato luogo a
               un  iter  processuale  molto  articolato  è  quella  concernente  l’accertamento  del
               danno  patrimoniale  nel  reato  militare  di  truffa  aggravata  (art.  234,  secondo
               comma, e 47 n. 2 c.p.m.p.) avente a oggetto ingiusti profitti conseguiti a danno
               dell’Amministrazione Militare con riferimento alle indennità percepite per mis-
               sioni di servizio. Nei casi cui ci si riferisce era stato addebitato agli imputati reca-
               tisi in missione di avere, con artifici e raggiri consistiti nell’indicazione di una
               maggiore durata della missione nel Quadro C del foglio di viaggio, indotto in
               errore gli Uffici Amministrativi deputati alla liquidazione, i quali, sulla base della
               maggiore durata falsamente indicata, avevano corrisposto indennità in misura
               superiore a quella spettante. Secondo l’ipotesi accusatoria, era stato appurato che
               i militari comandati in missione non erano effettivamente partiti per la prevista
               destinazione nel momento indicato nel foglio di viaggio, ma avevano pernottato
               presso il loro domicilio, ripartendo al mattino presto del giorno successivo, in
               tempo utile per raggiungere il luogo della riunione alla quale dovevano prendere
               parte. Con riferimento alle missioni durate più giorni era stato, altresì, contestato
               a detti militari di aver fatto rientro al domicilio per la notte e di essere, poi, ripar-
               titi il mattino successivo per tornare nella sede della missione. L’ingiusto profitto
               ottenuto dagli interessati era stato dalla pubblica accusa individuato nella diffe-
               renza tra le indennità percepite e quelle effettivamente spettanti, considerando
               la concreta durata della missione come accertata nel corso delle indagini.
                    La condotta oggetto della contestazione era stata ricostruita dagli inqui-
               renti a seguito di articolati accertamenti, effettuati anche mediante l’analisi dei
               tabulati dei dati esterni del traffico telefonico generato o ricevuto dalle utenze
               in uso ai militari (con riscontro del posizionamento degli apparati di telefonia
               cellulare rispetto alle varie “celle” del sistema della rete telefonica mobile pre-
               senti sul territorio).


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