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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Di conseguenza, mentre per le condotte per le quali sia ravvisabile una
correlazione con gli interessi militari può ritenersi giustificata la scelta del legi-
slatore di mantenere una tutela penale, ciò non potrebbe valere per le condotte
ingiuriose che siano del tutto prive di qualsiasi connotazione di militarità, che
non derivi dalla mera qualità del soggetto attivo e del soggetto passivo del
reato.
In tale caso risulta evidente, secondo il giudice rimettente, una disparità di
trattamento rispetto ai cittadini, non militari, cui siano attribuite le stesse con-
dotte, con violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e del
principio di democraticità cui deve ispirarsi l’ordinamento delle Forze armate,
di cui all’art. 52 Cost.
La sentenza n. 215/2017 della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 27 settembre 2017, ha
ritenuto non fondata la questione, con cadenze argomentative che meritano in
primo luogo di essere brevemente richiamate:
- l’art. 226 copre anche i fatti di ingiuria commessi fra militari di pari
grado, quando in nessun modo ricollegabili all’area degli interessi connessi al
servizio e alla disciplina militare, ma è altresì applicabile a quelli che risultino
offensivi del bene della disciplina, perché collegati a cause non estranee al ser-
vizio ed alla disciplina: tale reato, innanzitutto contro la persona, non è estraneo
all’area degli interessi ricollegabili al bene della disciplina militare;
- le ordinanze di rimessione non chiedono la caducazione dell’intero art. 226
c.p.m.p., ma chiedono una pronuncia che ne dichiari l’incostituzionalità nella
parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio
e alla disciplina militare: la “manipolazione così suggerita risulterebbe di non poco momen-
to”, in quanto obbligherebbe a circoscrivere l’area di applicazione dell’art. 226
c.p.m.p. con formule analoghe a quella contenuta nell’art. 199 c.p.m.p.;
- quanto alla contestata lesione dell’art. 3 Cost., non può essere considerata
irragionevole la scelta legislativa di mantenere nell’area del penalmente rilevante
l’ingiuria tra militari, quand’anche i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso con
la disciplina ed il servizio militare, in quanto “ogni eventuale disparità di trattamento tra
militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra
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