Page 66 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Di conseguenza, mentre per le condotte per le quali sia ravvisabile una
               correlazione con gli interessi militari può ritenersi giustificata la scelta del legi-
               slatore di mantenere una tutela penale, ciò non potrebbe valere per le condotte
               ingiuriose che siano del tutto prive di qualsiasi connotazione di militarità, che
               non derivi dalla mera qualità del soggetto attivo e del soggetto passivo del
               reato.
                    In tale caso risulta evidente, secondo il giudice rimettente, una disparità di
               trattamento rispetto ai cittadini, non militari, cui siano attribuite le stesse con-
               dotte, con violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e del
               principio di democraticità cui deve ispirarsi l’ordinamento delle Forze armate,
               di cui all’art. 52 Cost.

               La sentenza n. 215/2017 della Corte costituzionale
                    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 27 settembre 2017, ha
               ritenuto non fondata la questione, con cadenze argomentative che meritano in
               primo luogo di essere brevemente richiamate:
                    - l’art.  226  copre  anche  i  fatti  di  ingiuria  commessi  fra  militari  di  pari
               grado, quando in nessun modo ricollegabili all’area degli interessi connessi al
               servizio e alla disciplina militare, ma è altresì applicabile a quelli che risultino
               offensivi del bene della disciplina, perché collegati a cause non estranee al ser-
               vizio ed alla disciplina: tale reato, innanzitutto contro la persona, non è estraneo
               all’area degli interessi ricollegabili al bene della disciplina militare;
                    - le ordinanze di rimessione non chiedono la caducazione dell’intero art. 226
               c.p.m.p., ma chiedono una pronuncia che ne dichiari l’incostituzionalità nella
               parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio
               e alla disciplina militare: la “manipolazione così suggerita risulterebbe di non poco momen-
               to”, in quanto obbligherebbe a circoscrivere l’area di applicazione dell’art. 226
               c.p.m.p. con formule analoghe a quella contenuta nell’art. 199 c.p.m.p.;
                    - quanto alla contestata lesione dell’art. 3 Cost., non può essere considerata
               irragionevole la scelta legislativa di mantenere nell’area del penalmente rilevante
               l’ingiuria tra militari, quand’anche i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso con
               la disciplina ed il servizio militare, in quanto “ogni eventuale disparità di trattamento tra
               militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra


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