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Violazione di consegna da parte di militare parzialmente idoneo al servizio
Nota a Cassazione Sezione I, 21 luglio 2016/21 aprile 2017, n. 19326
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Dottor Antonio SABINO
Tra le varie e spesso complesse modalità organizzative attraverso le quali
si articola il servizio militare, la consegna si colloca in una posizione assoluta-
mente peculiare, in quanto viene ad imporre al militare una serie di obblighi che
caratterizzano lo svolgimento di particolari servizi e che trovano una specifica
tutela penale negli artt. 118 e segg. del Codice penale militare di pace. La sua
definizione si rinviene nell’art. 730 del Testo Unico delle disposizioni regola-
mentari in materia di ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 90) , che
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riproduce integralmente l’art. 26 del previgente Regolamento di disciplina mili-
tare (DPR 18 luglio 1986, n. 545).
La rubrica attribuita alla norma “servizi regolati da consegna” disvela l’esi-
stenza di un legame affatto singolare tra la consegna e quei particolari servizi
che nella consegna trovano la loro regolamentazione e la loro peculiare identità
che li distingue dal servizio ordinario.
Le due espressioni, consegna e particolare servizio, si pongono quindi
come le facce di un’unica medaglia, trovando ciascuna nella relazione con l’altra
la possibilità di offrire una definizione costituzionalmente sostenibile delle fat-
tispecie che nella consegna radicano il contenuto della condotta criminosa.
In altri termini: se è l’esistenza della consegna che attiva la tutela penale
del corretto svolgimento del servizio, nel contempo è la specificità del servizio,
rigorosamente delimitato anche nel tempo e nello spazio, che consente di defi-
nire con il termine “consegna” le disposizioni che ne costituiscono la regola.
(1) Il testo della sentenza può essere consultato sul sito www.cortedicassazione.it al link “SentenzeWeb”.
(2) Art. 730 D.Lgs. n. 90/2010.
1. La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee,
scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio.
2. Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a cono-
scenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non può
farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.
3. Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono
agevolarlo nell’assolvimento del compito.
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