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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
nel sedime militare in orario notturno, contravvenendo in tal modo alle conse-
gne e venendo così condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 120
c.p.m.p.
L’aspetto di specifico interesse suscitato dalla vicenda riguarda la circo-
stanza che il militare in questione era stato dichiarato non idoneo per due anni
al servizio fuori area e idoneo per sei mesi al servizio tecnico-amministrativo. Il
difensore dell’imputato sia nell’atto di appello che nel ricorso per cassazione
aveva eccepito che, a causa di tale parziale idoneità, il militare non potesse esse-
re impiegato nello svolgimento di servizi armati, quale era quello di
Comandante della Guardia e, di conseguenza, non poteva sussistere la sua piena
consapevolezza di violare le consegne impartitegli, con conseguente mancanza
del dolo.
Sia i giudici di merito che quelli di legittimità hanno disatteso la tesi difen-
siva sulla base di tre ordini di ragioni:
- in primo luogo si è ritenuto che, in base alle disposizioni in vigore , la
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dichiarazione di temporanea idoneità al servizio militare limitatamente all’im-
piego in mansioni tecnico-amministrative non precludesse l’impiego del milita-
re in servizi per i quali era prevista la dotazione di armi, non essendo interve-
nuto in proposito alcun espresso divieto né uno specifico giudizio di non ido-
neità;
- in secondo luogo che, anche a voler aderire alla tesi difensiva, occorreva
riconoscere che il militare, una volta intrapreso il servizio, non poteva ritenersi
esonerato dalla osservanza della consegna anche nel caso in cui a quello speci-
fico servizio non potesse essere comandato;
- in terzo luogo che “l’invocata inidoneità all’utilizzo di armi non presen-
tava alcun profilo di incidenza concreta né di attinenza astratta con la specifica
natura della consegna la cui violazione era stata contestata” .
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La prima delle tre affermazioni, in realtà, non appare pienamente condivi-
sibile. Vero è che la citata direttiva non offre alcuna indicazione in ordine a cosa
(5) “Direttiva sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitarie e giu-
dizi medico-legali in tema di assenza dal servizio per malattia e di valutazione della idoneità al
servizio militare per il personale della Forza armata”, emanata il 18 marzo 2009 dal Comando
Logistico dell’Esercito, Dipartimento di Sanità, Ufficio Organizzazione Sanitaria.
(6) Pag. 5 della sentenza della Cassazione n. 19326/2017.
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