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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”

             i quali è regolato il movimento dei militari da, verso e nei luoghi militari e in tale
             precisato senso doveva giudicarsi tassativa .
                                                     (5)
                  Altro  autore  notava,  in  linea  con  la  dottrina  da  ultimo  richiamata,  che
             “Oggetto materiale di tutela (dell’art. 220 c.p.m.p.) sono quei documenti tipici
             della vita militare che incorporano autorizzazioni o ordini nei confronti dei sin-
             goli militari in servizio alle armi, riguardanti principalmente la presenza fisica in
             un luogo piuttosto che in un altro, o la assenza temporanea da luoghi di servizio
             e attraverso i quali si esplica il penetrante controllo amministrativo sull’impiego
             e sul movimento dei militari”. Il medesimo autore, inoltre, conveniva sul fatto
             che nella dizione “foglio di via” dovevano includersi “non solo i fogli di viaggio
             propriamente  detti,  ma  anche  ogni  documento  che  contenga  esplicitamente
             l’ordine di recarsi da un luogo all’altro” .
                                                   (6)
                  Può, dunque, prendersi atto che la conclusione cui è oggi pervenuta la
             dottrina è, in buona sostanza, la seguente: l’art. 220 c.p.m.p. punisce la falsifica-
             zione di quei documenti della Forza Armata tramite i quali il militare viene
             comandato ovvero autorizzato ad effettuare movimenti da, verso e nei luoghi
             militari. Va, dunque, rilevato che l’affermazione della natura tassativa dell’elenco
             contenuto della norma permane oggi solo come un’eco lontana di originarie
             prese di posizione interpretative, tenuto conto che ormai viene concordemente
             ammesso e accettato che la catalogazione in parola non esaurisce gli atti militari
             falsificabili ma è bensì aperta per includerne ulteriori (quali il foglio di viaggio
             e il documento di missione), purché sussumibili nell’accertato oggetto materiale
             della norma penale.
                  I giudici di merito sono da tempo favorevoli alla conclusione sopra evi-
             denziata,  ritenendo  compresa  nella  condotta  illecita  sanzionata  dall’art.  220
             c.p.m.p. la falsificazione di documenti che regolano il movimento di militari
             quand’anche si tratti di atti non espressamente citati nell’elenco in argomento,
             come nel caso del foglio di viaggio e del foglio di marcia ; peraltro, tale appro-
                                                                   (7)
             do interpretativo, nel corso dei processi, è stato specificamente contestato dagli


             (5)  V. VEUTRO, in Manuale di Diritto e di Procedura penale militare, 1976, Libro II, 455.
             (6)  D. BRUNELLI, Profili della falsità nella legge penale militare, cit.
             (7)  Vedi, tra le prime pronunce, Corte Militare di Appello, sez. distaccata di Napoli, 11 ottobre
                  1985, con massima pubblicata nella RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE, n. 1-2, 1986, 109.

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