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RIFLESSIONI SUL REATO MILITARE DI “FALSO IN FOGLIO DI LICENZA, DI VIA E SIMILI”
i quali è regolato il movimento dei militari da, verso e nei luoghi militari e in tale
precisato senso doveva giudicarsi tassativa .
(5)
Altro autore notava, in linea con la dottrina da ultimo richiamata, che
“Oggetto materiale di tutela (dell’art. 220 c.p.m.p.) sono quei documenti tipici
della vita militare che incorporano autorizzazioni o ordini nei confronti dei sin-
goli militari in servizio alle armi, riguardanti principalmente la presenza fisica in
un luogo piuttosto che in un altro, o la assenza temporanea da luoghi di servizio
e attraverso i quali si esplica il penetrante controllo amministrativo sull’impiego
e sul movimento dei militari”. Il medesimo autore, inoltre, conveniva sul fatto
che nella dizione “foglio di via” dovevano includersi “non solo i fogli di viaggio
propriamente detti, ma anche ogni documento che contenga esplicitamente
l’ordine di recarsi da un luogo all’altro” .
(6)
Può, dunque, prendersi atto che la conclusione cui è oggi pervenuta la
dottrina è, in buona sostanza, la seguente: l’art. 220 c.p.m.p. punisce la falsifica-
zione di quei documenti della Forza Armata tramite i quali il militare viene
comandato ovvero autorizzato ad effettuare movimenti da, verso e nei luoghi
militari. Va, dunque, rilevato che l’affermazione della natura tassativa dell’elenco
contenuto della norma permane oggi solo come un’eco lontana di originarie
prese di posizione interpretative, tenuto conto che ormai viene concordemente
ammesso e accettato che la catalogazione in parola non esaurisce gli atti militari
falsificabili ma è bensì aperta per includerne ulteriori (quali il foglio di viaggio
e il documento di missione), purché sussumibili nell’accertato oggetto materiale
della norma penale.
I giudici di merito sono da tempo favorevoli alla conclusione sopra evi-
denziata, ritenendo compresa nella condotta illecita sanzionata dall’art. 220
c.p.m.p. la falsificazione di documenti che regolano il movimento di militari
quand’anche si tratti di atti non espressamente citati nell’elenco in argomento,
come nel caso del foglio di viaggio e del foglio di marcia ; peraltro, tale appro-
(7)
do interpretativo, nel corso dei processi, è stato specificamente contestato dagli
(5) V. VEUTRO, in Manuale di Diritto e di Procedura penale militare, 1976, Libro II, 455.
(6) D. BRUNELLI, Profili della falsità nella legge penale militare, cit.
(7) Vedi, tra le prime pronunce, Corte Militare di Appello, sez. distaccata di Napoli, 11 ottobre
1985, con massima pubblicata nella RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE, n. 1-2, 1986, 109.
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