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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               essendo sufficiente il semplice collegamento tra la condotta illecita e le predette
               funzioni , il che apre ad ulteriori problemi interpretativi, dovendo essere sem-
                       (17)
               pre svolta, prima di stabilire se è necessaria la querela, in che relazione con la
               condotta criminosa si pone la differenza di grado tra autore e vittima.
                    Concludendo queste brevi considerazioni, che meriterebbero infiniti ulte-
               riori approfondimenti, e nella evidente difficoltà di dare adeguate ed univoche
               risposte alle molteplici questioni che caratterizzano l’intricata e poco esplorata
               materia, occorre prendere atto che la complessità dei rapporti tra la violenza
               sessuale e il diritto penale militare, di cui il caso giudiziario esaminato è solo un
               esempio, riverbera i propri effetti non solo in termini di problematicità della
               qualificazione giuridica del fatto, ma anche per le ricadute derivanti dalla dupli-
               cità delle giurisdizioni, quella ordinaria e quella militare.
                    I due plessi giudiziari sono, infatti, chiamati ad operare in una sovrappo-
               sizione di piani il cui assetto finale risente di variabili la cui definizione quasi mai
               appare chiara ed univoca all’inizio delle indagini, sicché nella maggior parte dei
               casi la regola di connessione di cui all’art. 13 del codice di procedura penale è
               in grado di intervenire a ricomporre il quadro, peraltro non sempre , solo nelle
                                                                               (18)
               fasi più avanzate del procedimento, con tutto quello che ciò comporta in termi-
               ni di allungamento dei tempi, di spreco di energie processuali e, ciò che più
               conta, di affievolimento di tutela soprattutto per le vittime.
                    Questa osservazione ci riporta alle riflessioni critiche in ordine al mancato
               inserimento dei reati di violenza sessuale nel novero delle fattispecie penali mili-
               tari perseguibili d’ufficio .
                                       (19)
                    Un nuovo assetto in questa direzione, pur non potendo risolvere in radice
               tutti i problemi dei rapporti tra le diverse fattispecie di reato cui si è fatto cenno,
               produrrebbe comunque svariati effetti positivi.

               (17)  Cass., Sez. III, Sentenza n. 50299 in data 18 settembre 2014/2 dicembre 2014.
               (18)  È appena il caso di ricordare che, in base a tale disposizione, l’attrazione della competenza
                    giurisdizionale avviene sempre in favore del giudice ordinario e solo se il reato comune è più
                    grave di quello militare, altrimenti si procede separatamente.
               (19)  Ovviamente con gli opportuni adattamenti atti a non snaturarne la fisionomia e tenendo
                    conto delle peculiarità della legislazione penale militare. Si pensi, ad esempio, alla definizione
                    di violenza contenuta nell’art. 43 c.p.m.p., del tutto sconosciuta al diritto penale comune e
                    rimasta ovviamente estranea alle riflessioni di dottrina e giurisprudenza sul concetto di vio-
                    lenza nel reato sessuale.

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