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REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE
                        QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO

                  Tutti  i  giudici  investiti  del  caso,  Tribunale  militare,  Corte  militare
             d’Appello e Corte di Cassazione, condividono tale impostazione accusatoria,
             pervenendo alla condanna dell’imputato.
                  Alla luce di tutte le considerazioni svolte precedentemente, l’esame di tale
             vicenda, per certi versi emblematica, non può che suscitare qualche inevitabile
             perplessità sull’equilibrio e l’adeguatezza del sistema.
                  È evidente, infatti, che la sostanziale assenza di qualsiasi valutazione in
             merito alla possibile lesione della sfera sessuale della vittima e la conseguente
             conclusione del processo con la condanna per il reato di ingiuria ad inferiore,
             con ogni probabilità sono scaturite dalla mancata presentazione della querela da
             parte della persona offesa, verosimilmente motivata anche dalla natura oggetti-
             vamente border line della condotta incriminata. È legittimo, però, domandarsi
             quale sarebbe stato lo scenario nel caso in cui la vittima avesse fatto una scelta
             diversa, attivando la condizione di procedibilità.
                  Indipendentemente dalle valutazioni circa la concreta configurabilità nel
             caso di specie del reato di violenza sessuale, si sarebbe comunque profilato il
             problema del rapporto intercorrente tra questo e il reato militare di ingiuria,
             nella specie dell’abuso di autorità di cui all’art. 196, comma 2, c.p.m.p.; rapporto
             che assume una fisionomia affatto particolare, dato che l’ingiuria si è manifesta-
             ta nella forma cosiddetta “reale”, ossia quella che consiste, come noto, nell’of-
             fendere  la  vittima  non  mediante  espressioni  verbali,  bensì  con  atti  materiali
             comunque idonei a ledere il bene giuridico protetto dalla norma .
                                                                           (14)
                  Questa particolare forma di ingiuria, infatti, si realizza mediante una con-
             dotta del tutto coincidente con quella offensiva della sfera sessuale della vittima;
             d’altra parte, è difficile pensare che un atto contro la libertà sessuale non com-
             porti anche una lesione all’onore, al prestigio o alla dignità della vittima.
                  Il quesito circa i rapporti tra i due reati viene a porsi, quindi, in modo
             del tutto peculiare in quanto il discrimine tra assorbimento o meno dell’ingiu-
             ria reale nella violenza sessuale non può essere individuato, come accade per

             (14)  La giurisprudenza può dirsi consolidata nell’affermare che il reato di ingiuria non si consuma
                  solo attraverso lo scritto o la parola, ma può compiersi anche attraverso “comportamenti”,
                  cioè con atti materiali (ingiuria reale), che manifestino un sentimento di disprezzo verso la
                  persona offesa e siano, quindi, tali da offendere il suo onore o il suo decoro. (In tal senso,
                  per tutte: Cass., Sez. V, 25 giugno 2014/8 gennaio 2015, n. 460).

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