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REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE
QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO
Tutti i giudici investiti del caso, Tribunale militare, Corte militare
d’Appello e Corte di Cassazione, condividono tale impostazione accusatoria,
pervenendo alla condanna dell’imputato.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte precedentemente, l’esame di tale
vicenda, per certi versi emblematica, non può che suscitare qualche inevitabile
perplessità sull’equilibrio e l’adeguatezza del sistema.
È evidente, infatti, che la sostanziale assenza di qualsiasi valutazione in
merito alla possibile lesione della sfera sessuale della vittima e la conseguente
conclusione del processo con la condanna per il reato di ingiuria ad inferiore,
con ogni probabilità sono scaturite dalla mancata presentazione della querela da
parte della persona offesa, verosimilmente motivata anche dalla natura oggetti-
vamente border line della condotta incriminata. È legittimo, però, domandarsi
quale sarebbe stato lo scenario nel caso in cui la vittima avesse fatto una scelta
diversa, attivando la condizione di procedibilità.
Indipendentemente dalle valutazioni circa la concreta configurabilità nel
caso di specie del reato di violenza sessuale, si sarebbe comunque profilato il
problema del rapporto intercorrente tra questo e il reato militare di ingiuria,
nella specie dell’abuso di autorità di cui all’art. 196, comma 2, c.p.m.p.; rapporto
che assume una fisionomia affatto particolare, dato che l’ingiuria si è manifesta-
ta nella forma cosiddetta “reale”, ossia quella che consiste, come noto, nell’of-
fendere la vittima non mediante espressioni verbali, bensì con atti materiali
comunque idonei a ledere il bene giuridico protetto dalla norma .
(14)
Questa particolare forma di ingiuria, infatti, si realizza mediante una con-
dotta del tutto coincidente con quella offensiva della sfera sessuale della vittima;
d’altra parte, è difficile pensare che un atto contro la libertà sessuale non com-
porti anche una lesione all’onore, al prestigio o alla dignità della vittima.
Il quesito circa i rapporti tra i due reati viene a porsi, quindi, in modo
del tutto peculiare in quanto il discrimine tra assorbimento o meno dell’ingiu-
ria reale nella violenza sessuale non può essere individuato, come accade per
(14) La giurisprudenza può dirsi consolidata nell’affermare che il reato di ingiuria non si consuma
solo attraverso lo scritto o la parola, ma può compiersi anche attraverso “comportamenti”,
cioè con atti materiali (ingiuria reale), che manifestino un sentimento di disprezzo verso la
persona offesa e siano, quindi, tali da offendere il suo onore o il suo decoro. (In tal senso,
per tutte: Cass., Sez. V, 25 giugno 2014/8 gennaio 2015, n. 460).
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