Page 31 - Rassegna 2020-1-Supplemento
P. 31

REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE
                        QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO

             qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo con una zona erogena,
             pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato,
             ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, ponga in pericolo
             la libera autodeterminazione della persona offesa .
                                                            (8)
                  Non bisogna dimenticare, però, che il diritto penale si invera mediante un
             giudizio sul fatto, che risente in misura decisiva delle situazioni soggettive e
             oggettive che caratterizzano la condotta sia dell’agente che della vittima, e ciò
             si dimostra ancor più vero per questa tipologia di reato.
                  In proposito, infatti, si è parlato in giurisprudenza della esigenza, al fine
             di valutare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale,
             di tenere comunque conto di tutto il contesto in cui il fatto si è verificato, ivi
             compresi i profili intersoggettivi del rapporto tra autore e vittima, escludendo
             il perfezionamento della fattispecie quando nella condotta non sia riconoscibi-
             le in assoluto neanche una sia pur minima finalità di soddisfazione sessuale da
             parte dell’aggressore .
                                 (9)
                  In ogni caso, ciò che appare importante nell’economia del nostro discorso,
             è evidenziare come la Cassazione, ai fini dell’applicazione delle fattispecie di cui
             si tratta, pur rimanendo ancorata ad un concetto di atto  sessuale che mantenga
             un sia pur labile legame con la sfera della libido, segue una linea ermeneutica di
             portata ampiamente estensiva. Ciò assumerà particolare rilievo quando si andrà
             ad esaminare il caso affrontato nella sentenza che ha offerto lo spunto per que-
             ste riflessioni, in cui la condotta si colloca proprio al limite della punibilità a
             titolo di violenza sessuale.



             (8) Cass., Sez. III, 12 maggio 2010/13 luglio 2013, n. 27042.
             (9) Cass., Sez. III, 17 febbraio 2015/11 giugno 2015, n. 24683. In tale decisione la Cassazione sem-
                 bra andare in controtendenza rispetto alla sentenza  n. 21020/2014 di cui a nota 6, affermando
                 che: “In tema di atti sessuali, la condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen. è solo quella finaliz-
                 zata a soddisfare la concupiscenza dell’aggressore, o a volontariamente invadere e compromet-
                 tere la libertà sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sus-
                 sistenza dell’elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti ana-
                 tomiche aggredite ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, del-
                 l’intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva”. In motivazio-
                 ne, però, i supremi giudici sostengono che si tratta di un contrasto solo apparente, in quanto il
                 fatto esaminato era consistito in un atto di brutale violenza che, pur interessando una zona rite-
                 nuta erogena dal comune sentire, era univocamente volto solo ad umiliare e punire la vittima.

                                                                                      27
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36