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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               le lesioni o le percosse, nella esistenza di un ulteriore ed autonomo segmento
               del fatto, trattandosi entrambi di reati privi di evento naturalistico (ovvero di
               reati di pura condotta); e neppure un elemento significativo può essere indi-
               viduato nelle finalità perseguite dall’agente, in quanto di tratta di reati  a dolo
               generico. In sostanza, i due reati si distinguono solo per la diversità del bene
               giuridico protetto, per cui verrebbe a crearsi un rapporto di concorso formale
               pressoché necessario, salvo ritenere - e questa sembra la soluzione più corretta
               con riguardo all’ingiuria tra pari grado di cui all’art. 226 c.p.m.p. - che la lesione
               della sfera sessuale assorba in sé anche quella dei beni giuridici tipici dei reati di
               ingiuria.
                    La questione, però, è resa più insidiosa dalla natura plurioffensiva del reato
               militare di abuso di autorità mediante ingiuria, che si pone come lesivo anche
               del servizio e della disciplina, per cui all’interprete si richiede uno sforzo ulte-
               riore per definire se ci si trova di fronte ad una possibile ipotesi di concorso for-
               male ovvero se anche in questi casi si può parlare di assorbimento nell’unico
               reato di violenza sessuale e, quindi, di concorso apparente di norme.
                    Sul punto sembra potersi affermare che la violenza sessuale non sia ido-
               nea a riassumere in sé l’intero disvalore del fatto, in quanto, se appare capace
               di assorbire l’immanente offesa al prestigio, all’onore e alla dignità della vit-
               tima, non altrettanto può dirsi per l’offesa al servizio e alla disciplina, beni
               giuridici evidentemente eccentrici rispetto al raggio di interesse del reato ses-
               suale. D’altra parte, è ovvio che il reato militare di ingiuria ad inferiore, anche
               nella forma dell’ingiuria reale, lascia completamente in ombra l’offesa alla liber-
               tà sessuale della vittima, come è accaduto di fatto nella vicenda in esame, sia
               pure a causa della mancanza della querela.
                    Ad avviso di chi scrive, quindi, pur nella consapevolezza che la dottrina
               critica  l’impostazione  giurisprudenziale  che  limita  il  concorso  apparente  di
               norme ai soli casi di identità di bene giuridico, potrebbe sostenersi che la natura
               plurioffensiva del reato militare di cui all’art. 196, comma 2, c.p.m.p. (che, non
               si  dimentichi,  si  configura  solo  in  assenza  delle  cause  di  esclusione  previste
               dall’art. 199 c.p.m.p. e, quindi, quando vi è un particolare legame con il servizio
               e la disciplina) determina una vicenda di concorso formale di reati e, quindi, la
               configurabilità di entrambe le fattispecie.


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