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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Vediamo ora brevemente come si atteggia il rapporto tra la violenza ses-
suale e gli altri reati contro la persona, trattandosi di questioni necessarie per
affrontare adeguatamente il tema con riferimento ai reati militari.
In proposito si ritiene comunemente che tra il reato di violenza sessuale e
quello di percosse o di lesioni personali non si verifica alcun fenomeno di assor-
bimento, trattandosi di fattispecie che offendono beni giuridici diversi e che
non si pongono in rapporto di necessaria strumentalità tra di loro, in quanto la
privazione della libertà sessuale può essere perpetrata anche con mezzi che non
vulnerano l’integrità fisica, per cui vi è concorso di reati qualora alla vittima si
cagionino conseguenze lesive, anche solo per vincerne la resistenza .
(10)
Quanto all’ingiuria, però, la questione non pare essere stata mai espressa-
mente affrontata, ed è pressoché impossibile ormai che ciò accada con riguardo
al reato di cui all’art. 594 del codice penale che è stato depenalizzato con il
Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, a differenza del corrispondente reato
militare di cui all’art. 226 del codice di pace e dei reati militari di insubordinazione
con ingiuria e ingiuria ad inferiore (artt. 189 c. 2 e 196 c. 2 c.p.m.p.) , che non
(11)
sono stati coinvolti nella citata riforma. Il mantenimento dei reati militari di ingiu-
ria, rende, quindi, ancora rilevante il problema del rapporto tra la violenza sessuale
e tale tipologia di reati, questione che sarà esaminata specificamente più avanti.
Fatti questi brevi cenni di carattere generale e passando ad inquadrare i
rapporti tra la violenza sessuale e il diritto penale militare, occorre rimarcare
come siano mancate specifiche riflessioni a livello sia politico sia dottrinario
con riguardo al nuovo scenario che veniva a crearsi a seguito dell’ingresso nelle
Forze armate del personale femminile e alla conseguente necessità di calibrare
(10) Cass., Sez. III, 13 giugno 2012/11 aprile 2013, n. 16446.
(11) La Corte Militare d’Appello, con ordinanza n. 101/2015 in data 17 febbraio 2016 ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 226 c.p.m.p., per contrasto con gli artt. 3 e 52
della costituzione. Si è in attesa della decisione della Corte costituzionale.
La Corte di Cassazione, invece, con la sentenza n. 17830, del 10 gennaio 2017/7 aprile 2017,
ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 196,
comma secondo, c.p.m.p., per sospetta violazione dell’art. 3, comma primo, Cost., in ragione
della intervenuta depenalizzazione dell’art. 594 c.p., in quanto il mantenimento della incrimi-
nazione prevista dal delitto di ingiuria ad un militare di grado inferiore, risponde ad esigenze
di salvaguardia dell’ordine e della disciplina militare, riconosciute dall’art. 52, comma terzo,
della costituzione.
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