Page 34 - Rassegna 2020-1-Supplemento
P. 34

PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    Peraltro occorre anche considerare il peculiare vulnus che questo tipo di
               episodi, anche quando apparentemente di minor gravità, producono al sereno
               e proficuo andamento del servizio . Tale ultimo aspetto proietta in qualche
                                                  (12)
               modo le esigenze di tutela della libertà sessuale del militare anche verso una
               dimensione ulteriore che, pur nel rispetto della preminenza dei profili personali,
               non  può  restare  del  tutto  in  ombra,  dato  che  le  relazioni  intersoggettive  in
               ambito militare si dipanano lungo un versante che comunque, o direttamente o
               indirettamente, è legato al servizio e alla disciplina.
                    Veniamo  finalmente  ad  esaminare  il  caso  giudicato  con  la  sentenza  in
               commento. Un sottufficiale, in presenza di altri militari, incrociando per le scale
               del reparto un altro militare di sesso femminile inferiore in grado, le dà una
               pacca sui glutei pronunciando le parole “su a lavorare”.
                    Il gesto, evidentemente sgradito alla vittima, che ne era rimasta turbata,
               viene riferito ai superiori ma non viene presentato un formale atto di querela.
                    La  comunicazione  di  notizia  di  reato  perviene  quindi  alla  competente
               Procura militare che avvia un procedimento per ingiuria ad inferiore (art. 196,
               comma 2, c.p.m.p.) , ritenendo che la condotta configuri una ipotesi di ingiuria
                                  (13)
               reale e che il fatto sia stato commesso per cause non estranee al servizio e alla
               disciplina.

               (12)  Il discorso potrebbe estendersi anche alle tante altre ipotesi di reato non contemplate come
                    reato militare, ma che offendono chiaramente anche interessi militari.
               (13)  Si ricordi che le condotte di insubordinazione con ingiuria e di ingiuria ad inferiore sono
                    descritte,  diversamente  rispetto  all’ingiuria  ex  art.  226  c.p.m.p.,  come  offesa  al  prestigio,
                    all’onore o alla dignità rispettivamente dell’inferiore o del superiore. Questi reati, sistemati-
                    camente collocati tra quelli contro il servizio e la disciplina, hanno come obiettivo di tutela
                    sia il rapporto gerarchico, in senso ascendente o discendente, sia la persona del militare. La
                    diversa formulazione non è priva di conseguenze concrete, in quanto determina una dilata-
                    zione dell’ambito di punibilità rispetto alla fattispecie di ingiuria  tra pari grado.
                    Per un approfondimento: V. SANTORO, in Codici penali militari, RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
                    E DI DOTTRINA, a cura di D. BRUNELLI e G. MAZZI, pagg. 686 e segg. Giuffré, 2001.
                    Si veda anche: Cass., Sez. I, Sentenza n. 7575 del 22 gennaio 2014/18 febbraio 2014, secondo
                    cui: “In tema di ingiuria a un inferiore, la posizione di supremazia gerarchica dell’autore
                    rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressione
                    volgari, pur e ormai prive di connotazioni offensive nel linguaggio comune e tra pari, in
                    quanto le stesse riacquistano il loro specifico significato spregiativo se rivolte al sottoposto
                    in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell’art. 53,
                    comma terzo, Costituzione”.

               30
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39