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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Peraltro occorre anche considerare il peculiare vulnus che questo tipo di
episodi, anche quando apparentemente di minor gravità, producono al sereno
e proficuo andamento del servizio . Tale ultimo aspetto proietta in qualche
(12)
modo le esigenze di tutela della libertà sessuale del militare anche verso una
dimensione ulteriore che, pur nel rispetto della preminenza dei profili personali,
non può restare del tutto in ombra, dato che le relazioni intersoggettive in
ambito militare si dipanano lungo un versante che comunque, o direttamente o
indirettamente, è legato al servizio e alla disciplina.
Veniamo finalmente ad esaminare il caso giudicato con la sentenza in
commento. Un sottufficiale, in presenza di altri militari, incrociando per le scale
del reparto un altro militare di sesso femminile inferiore in grado, le dà una
pacca sui glutei pronunciando le parole “su a lavorare”.
Il gesto, evidentemente sgradito alla vittima, che ne era rimasta turbata,
viene riferito ai superiori ma non viene presentato un formale atto di querela.
La comunicazione di notizia di reato perviene quindi alla competente
Procura militare che avvia un procedimento per ingiuria ad inferiore (art. 196,
comma 2, c.p.m.p.) , ritenendo che la condotta configuri una ipotesi di ingiuria
(13)
reale e che il fatto sia stato commesso per cause non estranee al servizio e alla
disciplina.
(12) Il discorso potrebbe estendersi anche alle tante altre ipotesi di reato non contemplate come
reato militare, ma che offendono chiaramente anche interessi militari.
(13) Si ricordi che le condotte di insubordinazione con ingiuria e di ingiuria ad inferiore sono
descritte, diversamente rispetto all’ingiuria ex art. 226 c.p.m.p., come offesa al prestigio,
all’onore o alla dignità rispettivamente dell’inferiore o del superiore. Questi reati, sistemati-
camente collocati tra quelli contro il servizio e la disciplina, hanno come obiettivo di tutela
sia il rapporto gerarchico, in senso ascendente o discendente, sia la persona del militare. La
diversa formulazione non è priva di conseguenze concrete, in quanto determina una dilata-
zione dell’ambito di punibilità rispetto alla fattispecie di ingiuria tra pari grado.
Per un approfondimento: V. SANTORO, in Codici penali militari, RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
E DI DOTTRINA, a cura di D. BRUNELLI e G. MAZZI, pagg. 686 e segg. Giuffré, 2001.
Si veda anche: Cass., Sez. I, Sentenza n. 7575 del 22 gennaio 2014/18 febbraio 2014, secondo
cui: “In tema di ingiuria a un inferiore, la posizione di supremazia gerarchica dell’autore
rispetto alla persona offesa non consente di considerare prive di contenuto lesivo espressione
volgari, pur e ormai prive di connotazioni offensive nel linguaggio comune e tra pari, in
quanto le stesse riacquistano il loro specifico significato spregiativo se rivolte al sottoposto
in violazione delle regole di disciplina e dei principi che devono ispirarle in forza dell’art. 53,
comma terzo, Costituzione”.
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