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REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE
                        QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO

                  Si è ritenuto, in particolare, che le “nuove” disposizioni siano affette da
             uno dei vizi più frequenti che affliggono la nostra più recente produzione nor-
             mativa, ossia quello di rimettere ai giudici il compito di colmare le lacune legi-
             slative con un opera interpretativa che spesso è chiamata a debordare in atti di
             vera e propria creatività , con evidente messa in crisi dei principi costituzionali
                                   (3)
             di tassatività e determinatezza.
                  A riprova di ciò, basti considerare che la terminologia utilizzata nel nomen
             iuris  dell’art.  609-bis  congloba  nel  temine  “violenza”  non  solo  le  condotte
             costrittive esercitate mediante violenza o minaccia, ma anche tutta una serie di
             altre  modalità  che  appaiono  estranee  al  significato  che  viene  comunemente
             attribuito alla violenza.
                  In particolare la norma prevede l’abuso di autorità, l’abuso delle condizioni
             di inferiorità fisica o psichica della vittima, l’inganno consistente nell’essersi il
             colpevole sostituito ad altra persona.
                  Questa dilatazione descrittiva del precetto contenuto nell’art. 609-bis del
             codice penale, recante un catalogo di condotte di tipo quasi esemplificativo, di
             fatto ostacola una rassicurante definizione della tipicità del reato di violenza ses-
             suale e apre il campo ad una gamma di interpretazioni la cui bussola pare orien-
             tata preminentemente verso l’obiettivo di dare corpo a forme di tutela della
             libertà sessuale in linea con le istanze emergenti dal contesto socioculturale di
             riferimento.
                  Si è pervenuti, quindi a ricondurre alla fattispecie di violenza sessuale una
             serie di condotte che, utilizzando parametri ermeneutici di tipo più spiccata-
             mente  letterale,  sarebbero  probabilmente  rimaste  fuori  del  raggio  di  azione
             della norma. Un tale percorso, a ben vedere, è stato agevolato anche dalla man-
             canza nella legge penale ordinaria di una esplicita definizione del concetto di vio-
             lenza , peraltro utilizzato nella descrizione di molte fattispecie di reato, e la
                 (4)
             conseguente necessità - che si è rivelata per certi versi anche una opportunità -
             di sopperire in via interpretativa a tale carenza.



             (3) Cfr. S. DI PINTO, “Amore per forza” e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale, in
                 OSSERVATORIOPENALE.IT, 31 marzo 2014.
             (4) Il codice penale stabilisce solo cosa debba intendersi per “violenza sulle cose” all’art. 392,
                 commi 2 e 3.

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