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REATI SESSUALI E DIRITTO PENALE MILITARE
QUESTIONI ATTUALI E PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO
Si è ritenuto, in particolare, che le “nuove” disposizioni siano affette da
uno dei vizi più frequenti che affliggono la nostra più recente produzione nor-
mativa, ossia quello di rimettere ai giudici il compito di colmare le lacune legi-
slative con un opera interpretativa che spesso è chiamata a debordare in atti di
vera e propria creatività , con evidente messa in crisi dei principi costituzionali
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di tassatività e determinatezza.
A riprova di ciò, basti considerare che la terminologia utilizzata nel nomen
iuris dell’art. 609-bis congloba nel temine “violenza” non solo le condotte
costrittive esercitate mediante violenza o minaccia, ma anche tutta una serie di
altre modalità che appaiono estranee al significato che viene comunemente
attribuito alla violenza.
In particolare la norma prevede l’abuso di autorità, l’abuso delle condizioni
di inferiorità fisica o psichica della vittima, l’inganno consistente nell’essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
Questa dilatazione descrittiva del precetto contenuto nell’art. 609-bis del
codice penale, recante un catalogo di condotte di tipo quasi esemplificativo, di
fatto ostacola una rassicurante definizione della tipicità del reato di violenza ses-
suale e apre il campo ad una gamma di interpretazioni la cui bussola pare orien-
tata preminentemente verso l’obiettivo di dare corpo a forme di tutela della
libertà sessuale in linea con le istanze emergenti dal contesto socioculturale di
riferimento.
Si è pervenuti, quindi a ricondurre alla fattispecie di violenza sessuale una
serie di condotte che, utilizzando parametri ermeneutici di tipo più spiccata-
mente letterale, sarebbero probabilmente rimaste fuori del raggio di azione
della norma. Un tale percorso, a ben vedere, è stato agevolato anche dalla man-
canza nella legge penale ordinaria di una esplicita definizione del concetto di vio-
lenza , peraltro utilizzato nella descrizione di molte fattispecie di reato, e la
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conseguente necessità - che si è rivelata per certi versi anche una opportunità -
di sopperire in via interpretativa a tale carenza.
(3) Cfr. S. DI PINTO, “Amore per forza” e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale, in
OSSERVATORIOPENALE.IT, 31 marzo 2014.
(4) Il codice penale stabilisce solo cosa debba intendersi per “violenza sulle cose” all’art. 392,
commi 2 e 3.
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