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MILITARI CONSIDERATI IN SERVIZIO ALLE ARMI AGLI EFFETTI DELLA
               LEGGE PENALE MILITARE. TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 5 C.P.M.P.

             incorrerà nel reato di cui all’art. 173 c.p.m.p., dovendosi solo valutare se nella
             particolare situazione l’ordine da un punto di vista oggettivo era attinente al ser-
             vizio  e  alla  disciplina  (si  pensi,  per  restare  ancorati  al  caso  esaminato  dalla
             Cassazione, all’ordine di consegnare la carta multiservizi).
                  Se invece la condotta consiste in un atto di lesione personale nei confronti
             di altro militare, egli risponderà non del reato militare di cui all’art. 223 c.p.m.p.,
             ma del reato comune di cui all’art. 582 c.p.
                  Uno scenario ulteriore si apre, in via generale, nei casi di concorso di per-
             sone nel reato proprio quando uno dei concorrenti non riveste la specifica qua-
             lità soggettiva prevista dalla norma incriminatrice.
                  Ovviamente, per i reati militari il terreno su cui ci si muove è, se possibile,
             reso ancora più impervio ove si consideri che il fenomeno del reato proprio,
             così come sopra descritto, si realizza potenzialmente a un duplice livello, essen-
             do frequenti i casi in cui la norma precettiva prevede come qualità del soggetto
             attivo non solo quella di militare in servizio o considerato tale, ma anche una
             qualifica ulteriore.
                  Ciò avviene, ad esempio, nel caso del peculato militare, in cui il soggetto
             attivo, oltre ad essere militare, deve essere incaricato di funzioni amministra-
             tive  o  di  comando.  Si  tratta  di  una  ipotesi  di  reato  proprio  cosiddetto  di
             secondo grado, stante la sovrapposizione di una duplice qualifica specializ-
             zante.
                  Sotto altro profilo, occorre tener conto anche della distinzione tra reati
             esclusivamente militari e reati obiettivamente militari che, a differenza di quanto
             emerso in tema di errore commesso dal soggetto agente, assume rilevanza in
             caso di concorso tra militari e civili, in quanto a tal fine non è indifferente che
             l’oggettività giuridica di una fattispecie penale militare coincida in tutto o in
             parte con quella di un reato comune.
                  La complessità della materia, in cui si intersecano le regole poste dagli artt. 110,
             117 c.p. e 14 c.p.m.p., non consente in questa sede di procedere neanche per
             cenni .
                  (9)

             (9)   Sia consentito fare rinvio al pregevole lavoro di V. SANTORO, Profili sostanziali e processuali del
                  concorso di persone, civili e militari, nel reato militare, in RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE,
                  2005, n. 1-2-3, pag. 13.

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