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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               al comma 2 individua i casi specifici in cui l’extraneus può essere anche autore
               unico di reati che nella descrizione della specifica fattispecie prevedono come
               soggetto attivo “il militare”; ovvero le varie norme incriminatrici che esplicita-
               mente individuano il soggetto attivo con il termine “chiunque” ; oppure, infine,
                                                                           (4)
               le ipotesi di reato previste per i piloti o capitani non militari di nave o aeromo-
               bile civile . Sicché, secondo i citati autori, appare più corretto inquadrare il
                         (5)
               tutto “all’interno del capitolo del «reato proprio» piuttosto che in quello dei
               «destinatari della legge penale», con ciò che ne può conseguire in termini di rile-
               vanza dell’errore o dell’ignoranza in ordine alla qualifica soggettiva da parte del-
               l’agente” (ivi).
                    Questa diversa prospettiva, a ben vedere, non rappresenta solo un muta-
               mento dell’approccio dottrinario alle premesse applicative della legge penale
               militare, ponendosi, invece, come sviluppo di una presa di coscienza verso un
               più  corretto  inquadramento  costituzionale  dell’intero  apparato  militare  dello
               Stato. In sostanza assume più chiara evidenza che il cittadino militare, in un’ot-
               tica  di  attuazione  del  principio  di  democraticità  di  cui  all’art.  52  della
               Costituzione, più che versare in uno stato di soggezione speciale, dovuto al suo
               inserimento in una sorta di corpo separato che vive di regole proprie, è porta-
               tore di specifici doveri, funzionali al perseguimento di obiettivi istituzionali, che
               si inquadrano in un rapporto diretto e personale con la norma di legge, unico
               parametro di valutazione della liceità dei suoi comportamenti.
                    Queste considerazioni di carattere generale fanno da sfondo alle pervasive
               ricadute di una lettura dei limiti applicativi della legge penale militare nell’ottica
               del reato proprio, da cui scaturisce la necessità di una riflessione, ancorché sin-
               tetica, sul rilievo che assume la qualità soggettiva dell’agente nella struttura in
               genere  del  reato  militare.  Ovviamente  non  è  questa  la  sede  per  addentrarsi
               approfonditamente nelle intricate questioni dogmatiche relative alla collocazione
               di tale qualità nell’ambito del fatto tipico o in quello dei presupposti estranei al
               fatto. Basti in questa sede dar conto, salve alcune precisazioni di cui si dirà, della
               netta prevalenza del primo dei due orientamenti, con la conseguenza che, ai fini


               (4)   Ad esempio: l’art. 166 c.p.m.p., per non dire delle numerose fattispecie disseminate nel codice
                    di guerra.
               (5)   Artt. 11, n. 1, 252-259 c.p.m.p.

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