Page 17 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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LA “MANCATA AUTORIZZAZIONE” A TENERE UN CERTO COMPORTAMENTO
                    PUÒ COSTITUIRE IL PRESUPPOSTO DEL REATO DI DISOBBEDIENZA

                  Alla luce di una corretta interpretazione della sentenza in esame, si può
             quindi sostenere quanto segue in relazione alle varie ipotesi che possono verifi-
             carsi:
                  - non costituisce disobbedienza, ma potrà solo costituire illecito discipli-
             nare, la violazione di una regola generale estranea alla legge penale che vieta di
             tenere una certa condotta se non previa autorizzazione;
                  - qualora una siffatta regola generale venga richiamata ed attualizzata in
             un caso concreto mediante un ordine gerarchico consistente nell’esplicito dinie-
             go di autorizzazione la violazione di quella regola comporta automaticamente
             anche la violazione dell’ordine e, quindi, l’insorgere del reato di disobbedienza;
                  - se la regola generale è prevista da una norma penale, la sua violazione
             troverà in quest’ultima la sua integrale ed esclusiva punizione.
                  In estrema sintesi: il reato di cui all’art. 173 c.p.m.p. si configura se vi è un
             insanabile contrasto diretto e immediato tra la volontà espressa dal superiore e la
             condotta del subordinato, salvo il caso in cui non sia già prevista come reato la
             violazione dell’obbligo di fare o di non fare che costituisce oggetto dell’ordine.

































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