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Militari considerati in servizio alle armi agli effetti della legge penale militare.
                Tassatività delle ipotesi previste dall’art. 5 c.p.m.p.: qualche riflessione
                  in tema di errore sulla qualità soggettiva dell’agente nel reato militare
                   Nota a Cassazione, Sezione I, 13 settembre 2016/1° dicembre 2016, n. 51398


                                          Dottor Antonio SABINO

                    La  Suprema  Corte  con  la  sentenza  in  commento  si  è  occupata  di  una
               vicenda relativa, tra l’altro, a un sottufficiale che non aveva ottemperato agli
               ordini di sottoscrivere alcuni atti costituenti documentazione caratteristica e di
               restituire la carta multiservizi della difesa, entrambi a lui intimati successivamen-
               te all’adozione di un provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio.
                    Nel ricorso proposto dalla difesa dell’imputato si eccepiva l’errata applica-
               zione, da parte dei giudici di merito, della disposizione contenuta nell’art. 5
               c.p.m.p. concernente la posizione soggettiva del militare sospeso dal servizio ai
               fini della soggezione alla legge penale militare.
                    La  norma  prevede  per  gli  ufficiali  l’assimilazione  ai  militari  in  servizio
               quando siano collocati in aspettativa o sospesi dall’impiego o, comunque, se
               sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio
               effettivo alle armi .
                                (1)
                    Per i sottufficiali, invece, l’unica previsione riguarda coloro che sono col-
               locati in aspettativa .
                                  (2)
                    I giudici prendevano atto, quindi, che gli ordini erano stati impartiti a un
               soggetto che, avendo il grado di sottufficiale, versava in una condizione sogget-
               tiva non assimilata a quella del militare in servizio. Da ciò l’annullamento senza
               rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata per insussistenza del contestato
               duplice reato di disobbedienza ex art. 173 c.p.m.p., in quanto commesso “fuori
               del rapporto di servizio ed in violazione di ordini non individuabili come ordini
               di servizio”.
                    La  pronuncia  non  ha  affrontato  in  alcun  modo  l’aspetto  problematico
               della differenziazione esistente tra le due categorie di militari (ufficiali e sottuf-
               (1)   Art. 5, comma 2, n. 1, c.p.m.p.
               (2)   Art. 5, comma 2, n. 2, c.p.m.p.

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