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MILITARI CONSIDERATI IN SERVIZIO ALLE ARMI AGLI EFFETTI DELLA
LEGGE PENALE MILITARE. TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 5 C.P.M.P.
condotta, anch’essa penalmente rilevante, posta in essere dall’extraneus;
- il reato proprio non esclusivo, che si ha quando la qualifica soggettiva
non incide sulla offensività-illiceità del fatto, stabilita da norme extrapenali, ma
limita la punibilità a titolo di reato solo se commesso da determinati soggetti.
Occorre precisare che in tali articolazioni classificatorie il concetto di
esclusività diverge significativamente rispetto alla nozione che ne offre l’art. 37,
comma 2 c.p.m.p., che definisce il reato “esclusivamente militare” come quello
che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è in tutto o in parte preveduto
come reato dalla legge penale comune, così distinguendolo da quello “obietti-
vamente militare” enucleato dalla dottrina.
Infatti, la disposizione codicistica, apparentemente riconducibile alla catego-
ria dei reati propri esclusivi, non offre alcun contributo alla specifica problematica
qui affrontata, in quanto non tiene conto di alcune implicazioni che di qui a poco
saranno esaminate e ciò perché, in sostanza, risponde ad esigenze di tipo diverso,
legate per un verso agli espliciti richiami contenuti nel codice ai reati “esclusiva-
mente militari” e per altro verso, come vedremo più avanti, a problematiche con-
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cernenti il concorso nel reato militare di persone estranee alle Forze armate. Il per-
corso interpretativo tracciato dal Mantovani, quindi non è in alcun modo influen-
zato dal dato normativo contenuto nell’art. 37 c.p.m.p., sicché i criteri distintivi
sopra indicati trovano applicazione in tutte le fattispecie di reato, quindi anche nei
reati militari, secondo il seguente schema:
- nei reati propri esclusivi l’errore viene a cadere sul fatto tipico, poiché la
qualifica, ponendosi come elemento costitutivo di esso, ne determina anche
l’offensività-illiceità, sicché l’agente vuole in realtà un fatto del tutto lecito e
inoffensivo, in concreto diverso rispetto a quello posto in essere;
- anche nei reati propri semiesclusivi si versa in una ipotesi di errore sul
fatto in quanto la qualifica soggettiva viene a determinare una offensività-illicei-
tà penale di tipo specifico, che non coincide con quella generica, già sussistente
ma in forma diversa a livello penale; siamo sempre di fronte, quindi, ad un ele-
mento costitutivo del “fatto obiettivo tipico” e perciò anche in questo caso
l’agente vuole un fatto diverso;
- nei reati propri non esclusivi, invece, deve parlarsi di errore sul precetto,
(8) Ad esempio: nell’art. 48, comma 1, n. 2.
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