Page 19 - Rassegna 2020-1-Supplemento
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MILITARI CONSIDERATI IN SERVIZIO ALLE ARMI AGLI EFFETTI DELLA
             LEGGE PENALE MILITARE. TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 5 C.P.M.P.

             ficiali), ciò perché nel caso di specie gli effetti dell’applicazione della norma
             erano favorevoli all’imputato, dato che il grado da lui rivestito ne aveva escluso
             l’assoggettamento alla legge penale militare, con la conseguenza di inibire nei
             suoi confronti l’imperatività dell’ordine ricevuto.
                  La distonia sarebbe potuta emergere in modo formale se la vicenda avesse
             interessato un militare con il grado di ufficiale, in quanto la disparità di tratta-
             mento in quel caso si sarebbe risolta in suo sfavore, con conseguente rilevanza
             di una possibile questione di legittimità costituzionale della norma per violazio-
             ne dell’art. 3 della Costituzione. Al di là di questo aspetto, è importante sotto-
             lineare come la Cassazione abbia comunque, sia pur implicitamente, affermato
             la tassatività della disposizione normativa contenuta nell’art. 5 c.p.m.p., di fatto
             escludendo qualsiasi ipotesi di applicazione analogica.
                  Per  “militari  considerati  in  servizio”  devono  quindi  intendersi  solo  ed
             esclusivamente  quelli  che  si  trovano  nelle  condizioni  esplicitamente  indicate
             dalla norma.
                  La  sentenza,  al  di  là  delle  brevi  considerazioni  appena  svolte,  offre  lo
             spunto per ulteriori riflessioni circa la natura dei confini soggettivi entro i quali
             trova applicazione la legge penale militare.
                  Tradizionalmente  a  tale  sistema  normativo  viene  attribuito  il  carattere
             della personalità, in quanto il suo ambito di operatività non sarebbe legato al
             territorio, come la legge penale comune, ma ai soggetti di essa destinatari.
                  La dottrina più recente, tuttavia, ha acutamente rilevato che le disposizio-
             ni codicistiche che regolano questo aspetto hanno un contenuto meramente
             descrittivo, in quanto, a ben vedere, “contengono semplicemente le definizioni -
             peraltro pur sempre vincolanti - relative alle qualifiche soggettive che compa-
             iono nelle singole fattispecie dei codici penali militari” .
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                  L’art. 1 del c.p.m.p., infatti, dopo aver citato i militari in servizio alle armi,
             di fatto rimanda alla legge l’individuazione dei casi in cui la legge penale militare
             si applica anche ad altri soggetti, mentre negli articoli successivi sono indicate
             le varie situazioni in cui ciò si verifica.
                  In proposito si richiama il disposto dell’art. 14 c.p.m.p., che al comma 1
             disciplina il concorso nel reato militare di persone estranee alle Forze armate e

             (3)   Così: D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, IV edizione, Milano, 2007, pag. 17.

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