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MILITARI CONSIDERATI IN SERVIZIO ALLE ARMI AGLI EFFETTI DELLA
LEGGE PENALE MILITARE. TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 5 C.P.M.P.
ficiali), ciò perché nel caso di specie gli effetti dell’applicazione della norma
erano favorevoli all’imputato, dato che il grado da lui rivestito ne aveva escluso
l’assoggettamento alla legge penale militare, con la conseguenza di inibire nei
suoi confronti l’imperatività dell’ordine ricevuto.
La distonia sarebbe potuta emergere in modo formale se la vicenda avesse
interessato un militare con il grado di ufficiale, in quanto la disparità di tratta-
mento in quel caso si sarebbe risolta in suo sfavore, con conseguente rilevanza
di una possibile questione di legittimità costituzionale della norma per violazio-
ne dell’art. 3 della Costituzione. Al di là di questo aspetto, è importante sotto-
lineare come la Cassazione abbia comunque, sia pur implicitamente, affermato
la tassatività della disposizione normativa contenuta nell’art. 5 c.p.m.p., di fatto
escludendo qualsiasi ipotesi di applicazione analogica.
Per “militari considerati in servizio” devono quindi intendersi solo ed
esclusivamente quelli che si trovano nelle condizioni esplicitamente indicate
dalla norma.
La sentenza, al di là delle brevi considerazioni appena svolte, offre lo
spunto per ulteriori riflessioni circa la natura dei confini soggettivi entro i quali
trova applicazione la legge penale militare.
Tradizionalmente a tale sistema normativo viene attribuito il carattere
della personalità, in quanto il suo ambito di operatività non sarebbe legato al
territorio, come la legge penale comune, ma ai soggetti di essa destinatari.
La dottrina più recente, tuttavia, ha acutamente rilevato che le disposizio-
ni codicistiche che regolano questo aspetto hanno un contenuto meramente
descrittivo, in quanto, a ben vedere, “contengono semplicemente le definizioni -
peraltro pur sempre vincolanti - relative alle qualifiche soggettive che compa-
iono nelle singole fattispecie dei codici penali militari” .
(3)
L’art. 1 del c.p.m.p., infatti, dopo aver citato i militari in servizio alle armi,
di fatto rimanda alla legge l’individuazione dei casi in cui la legge penale militare
si applica anche ad altri soggetti, mentre negli articoli successivi sono indicate
le varie situazioni in cui ciò si verifica.
In proposito si richiama il disposto dell’art. 14 c.p.m.p., che al comma 1
disciplina il concorso nel reato militare di persone estranee alle Forze armate e
(3) Così: D. BRUNELLI, G. MAZZI, Diritto penale militare, IV edizione, Milano, 2007, pag. 17.
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