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MILITARI CONSIDERATI IN SERVIZIO ALLE ARMI AGLI EFFETTI DELLA
               LEGGE PENALE MILITARE. TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 5 C.P.M.P.

             della sussistenza del dolo, è da ritenere necessaria la piena consapevolezza della
             situazione di fatto su cui la qualità stessa si fonda.
                  Quali saranno i riflessi nel reato militare in caso di ignoranza o errore sulla
             qualità soggettiva dell’agente?
                  Su questo quesito, pur non emerso nella sentenza in commento, ci soffer-
             meremo brevemente per evidenziare in via preliminare che se l’errore viene a
             cadere sulla situazione di fatto sulla quale si radica la speciale qualifica dell’agente,
             si versa nell’ipotesi di cui all’art. 47 primo e secondo comma c.p., in quanto, a
             causa di una falsa rappresentazione della realtà fattuale, viene a mancare la con-
             sapevolezza di essere titolare della qualità soggettiva. Ne deriva che l’agente, in
             concreto, vuole un fatto diverso rispetto a quello realmente posto in essere e,
             perciò, vi è carenza di dolo. Si faccia il caso, ad esempio, di un sottufficiale che,
             convinto di essere stato sospeso dal servizio sulla base di una errata comunica-
             zione, si allontani dal reparto. È evidente che nessun rimprovero può essergli
             mosso a titolo di diserzione essendo egli convinto di non essere portatore di
             alcun obbligo di prestazione del servizio militare. Le questioni più problematiche
             emergono quando l’errore sulla qualità soggettiva dell’agente presenta le carat-
             teristiche dell’errore di diritto, con conseguente applicazione della regola con-
             tenuta nell’art. 47 comma 3 c.p. e necessità di individuare i casi in cui l’errore
             sulla legge extrapenale che attribuisce la qualità soggettiva dell’agente si risolve
             in  un  errore  sul  fatto,  in  quanto  tale  avente  efficacia  scriminante.  In  primo
             luogo, allora, occorre chiarire cosa debba intendersi per legge extrapenale, quindi
             non soggetta all’applicabilità della clausola di inescusabilità dell’ignoranza ine-
             vitabile di cui all’art. 5 c.p. Sul punto la giurisprudenza ha affermato: “Deve
             essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello
             che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e ter-
             mini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad inte-
             grazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per ‘legge diversa dalla
             legge penale’, ai sensi dell’art. 47 c.p., quella destinata in origine a regolare rap-
             porti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una
             norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente” .
                                                                              (6)
                  Non può sfuggire che questo principio di diritto assume significati pecu-

             (6)   Cass., Sez. IV, 31 marzo 2015/19 giugno 2015, n. 25941.

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