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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               perché la qualifica soggettiva, non incidendo sulla offensività-illiceità, non è
               elemento costitutivo del fatto tipico e, quindi, ha come unico effetto quello di
               limitare  la  punibilità  penale  solo  ad  alcuni  soggetti;  l’agente,  quindi,  vuole
               comunque porre in essere un fatto dotato di carica offensiva, ma crede erro-
               neamente che non sia penalmente punibile.
                    Provando, quindi, a calare questi canoni ermeneutici nel campo della legge
               penale militare, viene subito in luce un peculiare aspetto legato alla pervasività
               del sistema disciplinare militare che, pur utilizzando criteri naturalmente diso-
               mogenei dal punto di vista sia della definizione delle qualità soggettive degli
               autori dei fatti illeciti, sia della catalogazione di questi ultimi, si pone per molti
               aspetti come parallelo a quello penale militare.
                    Nella quasi totalità dei casi si verifica, infatti, che la condotta astratta-
               mente configurabile come reato militare risulta antidoverosa anche rispetto
               alla normativa disciplinare, il che, in modo apparentemente paradossale, con-
               duce i reati esclusivamente militari di cui all’art. 37, comma 2, c.p.m.p. sul ver-
               sante del reato proprio non esclusivo (il fatto tipico costituisce reato solo se
               commesso dal militare o da soggetto considerato tale ma conserva un suo
               intrinseco disvalore), mentre i reati obiettivamente militari saranno ricompresi
               nella categoria di quelli propri semiesclusivi (il fatto tipico se posto in essere
               dal militare configura un reato diverso  rispetto al reato comune commesso
               dal non militare).
                    Orbene,  nel  primo  caso,  seguendo  la  teoria  esposta,  l’eventuale  errore
               verrà a cadere sul precetto e non sul fatto e troverà applicazione la regola di cui
               all’art. 5 c.p., per cui l’errore di diritto sulla qualifica soggettiva sarà ininfluente,
               salvo il caso che si tratti di errore inevitabile, mentre nel secondo caso si tratterà
               di errore sul fatto e si applicherà la regola dell’art. 47, comma 3 c.p., per cui un
               analogo errore escluderà il reato militare, lasciando aperta la punibilità della fat-
               tispecie residuale di reato comune.
                    Si ipotizzi di nuovo il caso del sottufficiale che ritenga di essere sospeso
               dal servizio essendo incorso in una errata interpretazione delle norme relative
               alla procedura amministrativa prevista per l’emanazione del provvedimento.
                    Se la sua condotta consiste nel rifiuto di obbedienza, poiché l’inottempe-
               ranza agli ordini superiori costituisce comunque una condotta antidoverosa, egli


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