Page 24 - Rassegna 2020-1-Supplemento
P. 24
PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
perché la qualifica soggettiva, non incidendo sulla offensività-illiceità, non è
elemento costitutivo del fatto tipico e, quindi, ha come unico effetto quello di
limitare la punibilità penale solo ad alcuni soggetti; l’agente, quindi, vuole
comunque porre in essere un fatto dotato di carica offensiva, ma crede erro-
neamente che non sia penalmente punibile.
Provando, quindi, a calare questi canoni ermeneutici nel campo della legge
penale militare, viene subito in luce un peculiare aspetto legato alla pervasività
del sistema disciplinare militare che, pur utilizzando criteri naturalmente diso-
mogenei dal punto di vista sia della definizione delle qualità soggettive degli
autori dei fatti illeciti, sia della catalogazione di questi ultimi, si pone per molti
aspetti come parallelo a quello penale militare.
Nella quasi totalità dei casi si verifica, infatti, che la condotta astratta-
mente configurabile come reato militare risulta antidoverosa anche rispetto
alla normativa disciplinare, il che, in modo apparentemente paradossale, con-
duce i reati esclusivamente militari di cui all’art. 37, comma 2, c.p.m.p. sul ver-
sante del reato proprio non esclusivo (il fatto tipico costituisce reato solo se
commesso dal militare o da soggetto considerato tale ma conserva un suo
intrinseco disvalore), mentre i reati obiettivamente militari saranno ricompresi
nella categoria di quelli propri semiesclusivi (il fatto tipico se posto in essere
dal militare configura un reato diverso rispetto al reato comune commesso
dal non militare).
Orbene, nel primo caso, seguendo la teoria esposta, l’eventuale errore
verrà a cadere sul precetto e non sul fatto e troverà applicazione la regola di cui
all’art. 5 c.p., per cui l’errore di diritto sulla qualifica soggettiva sarà ininfluente,
salvo il caso che si tratti di errore inevitabile, mentre nel secondo caso si tratterà
di errore sul fatto e si applicherà la regola dell’art. 47, comma 3 c.p., per cui un
analogo errore escluderà il reato militare, lasciando aperta la punibilità della fat-
tispecie residuale di reato comune.
Si ipotizzi di nuovo il caso del sottufficiale che ritenga di essere sospeso
dal servizio essendo incorso in una errata interpretazione delle norme relative
alla procedura amministrativa prevista per l’emanazione del provvedimento.
Se la sua condotta consiste nel rifiuto di obbedienza, poiché l’inottempe-
ranza agli ordini superiori costituisce comunque una condotta antidoverosa, egli
20