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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               personale intesa in senso “esteriore” sarebbe lesa solo nel caso di aggressioni
               poste in essere mediante atti di costrizione fisica della vittima .
                                                                           (1)
                    Altri,  invece,  ritengono  che,  pur  dovendosi  tener  conto  della  specifica
               forma di offensività dei delitti di cui trattasi, che hanno sempre ad oggetto il
               corpo della vittima con conseguente centralità del fattore fisico, non si può
               disconoscere  la  rilevanza  delle  prerogative  morali  del  soggetto,  intese  come
               libertà della persona di autodeterminarsi liberamente in relazione alla scelta di
               come, quando e con chi avere rapporti di tipo sessuale, e ciò soprattutto per
               quegli atti sessuali che presentano un limitato coinvolgimento del corpo della
               vittima. Per tale dottrina sarebbe stato, quindi, sicuramente preferibile collocare
               sistematicamente i delitti sessuali in una autonoma Sez. II-bis intitolata “Delitti
               contro la libertà sessuale” .
                                        (2)
                    Al di là di tali osservazioni critiche, deve comunque prendersi atto della
               significativa  evoluzione  nella  individuazione  del  bene  giuridico  protetto,  che
               vede come primario obiettivo di tutela le prerogative di libertà della persona
               umana, con riguardo alla sua sfera sessuale.
                    Nella  sostanza  la  riforma  ha  segnato  comunque  una  vera  e  propria
               rivoluzione, tra l’altro concentrando tutte le possibili condotte lesive, prima
               parcellizzate tra violenza carnale e atti di libidine violenti, in un’unica fatti-
               specie  di  violenza  sessuale,  comprendente  dal  vero  e  proprio  stupro  alle
               semplici molestie fisiche a sfondo sessuale, con il corredo delle opportune
               aggravanti  e  attenuanti,  nonché  delle  più  specifiche  ipotesi  concernenti  i
               fatti commessi a danno di minori o da una pluralità di soggetti (violenza ses-
               suale di gruppo).
                    Anche tali scelte, peraltro, non sono andate esenti da critiche, e alcune di
               esse meritano in questa sede un sintetico richiamo.
                    Tra le maggiori censure avanzate dalla dottrina, in particolare, vi è quella
               di eccessiva genericità, disordine ed approssimazione nella formulazione delle
               disposizioni precettive.

               (1) D. BRUNELLI, Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale. In I reati sessuali,
                   A cura di COPPI, Torino, 2003, pagg. 48 e ss.
               (2) F. MACRÌ, Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della
                   disciplina  dei  reati  sessuali  in  Italia.  ISBN  978-88-8453-756-0  (print)  ISBN  978-88-6453-126-7
                   (online) 2010, Firenze, University Press.

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