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Reati sessuali e diritto penale militare.
                         Questioni attuali e prospettive de iure condendo
             Riflessioni a margine di Cassazione, Sezione I, 15 marzo 2016/6 ottobre 2016, n. 42357

                                       Dottor Antonio SABINO


                  Adesso fa quasi sorridere, ma neanche poi tanto, pensare che solamente
             nell’anno 2000, appena diciassette anni fa, con il Decreto Legislativo 31 gennaio
             2000, n. 24, le donne sono state ammesse a far parte dei ruoli effettivi delle
             Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza.
                  Pare, infatti, quasi impossibile che si sia dovuta attendere la chiusura del
             secondo millennio per riconoscere l’assurdità di una discriminazione che, oltre
             ad offendere tutto il mondo femminile, rivela la debolezza di un contesto socio-
             culturale che solo con grande fatica cerca ancora oggi di superare stereotipi ses-
             sisti stratificatisi nel tempo.
                  Non sorprenda, quindi, che solo pochi anni prima, con la legge 15 febbraio
             1996, n. 66, i reati che coinvolgono la sfera sessuale della vittima sono stati sot-
             tratti alle insidie di un assetto sistematico che li vedeva collocati tra i reati contro
             la moralità pubblica e il buon costume, e quindi stretti in un inquadramento
             legato ad una visione della tutela della libertà sessuale strumentale alla salva-
             guardia di un bene giuridico collettivo come la morale pubblica.
                  Con la cennata riforma si è operata la scelta di valorizzare l’aspetto della
             libertà  psicofisica  della  persona,  collocando  le  nuove  fattispecie  di  cui  agli
             artt. da 609-bis a 609-decies nella Sezione II (Dei delitti contro la libertà perso-
             nale), Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Delitti
             contro la persona).
                  Tuttavia, non sono mancate critiche al lavoro del legislatore.
                  Alcuni hanno sottolineato come sarebbe stata più adeguata una colloca-
             zione delle fattispecie di cui trattasi nella Sezione III (Dei delitti contro la liber-
             tà morale) del medesimo Capo III, in quanto l’aspetto maggiormente caratte-
             rizzante sarebbe da individuare nella lesione della libertà di autodeterminazio-
             ne del soggetto sotto il profilo della sua sfera “interiore”, in quanto la libertà


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