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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Si è quindi sedimentata nel tempo, con riguardo ai reati sessuali, una
nozione di violenza calibrata sul parametro del bene giuridico protetto dalla
norma incriminatrice, includendovi anche gli atti posti in essere in modo insi-
dioso e repentino, tali da impedire al soggetto passivo di manifestare il proprio
dissenso o esercitare qualsiasi forma di opposizione.
La giurisprudenza più recente, inoltre, è giunta in taluni casi quasi a dema-
terializzare il concetto stesso di violenza, fino a farlo praticamente coincidere
col dissenso della vittima . Anche riguardo a cosa debba intendersi per atto ses-
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suale si sono resi necessari specifici interventi interpretativi, al fine di delinearne
in modo sufficientemente determinato il contenuto.
Emblematiche alcune pronunce della Suprema Corte.
Ad esempio, si è posto in rilievo l’aspetto obiettivo che caratterizza l’atto
sessuale, piuttosto che quello soggettivo, legato alle intenzioni dell’agente. Si è
quindi affermato che il fine di concupiscienza non concorre a qualificare un
atto come sessuale, né tale carattere è escluso dal fine ludico o di umiliazione
della vittima . Sono stati, in tal modo, riconosciuti come atti sessuali anche
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semplici toccamenti di zone erogene, effettuati intenzionalmente e contro la
volontà della vittima. Tale ultimo elemento, ossia la contraria volontà della vit-
tima (che costituisce forse l’elemento più pregnante del reato) posto in connes-
sione con la ritenuta punibilità delle condotte commesse repentinamente o con
insidia , ha portato alla conclusione che la violenza sessuale può consistere in
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(5) MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale I. I delitti contro la persona, VI ed., pag. 403, Padova, 2016,
con ampi richiami giurisprudenziali.
(6) Cass., Sez. III, 28 ottobre 2014/21 maggio 2015, n. 21020.
(7) Con la sentenza n. 35473 del 7 aprile 2016 - 26 agosto 2016, la Corte, richiamando la sentenza
n. 42871 del 26 settembre 2013, ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “In tema di vio-
lenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera
determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità con-
notate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di
persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli
insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. pal-
pamenti, sfregamenti, baci)”. In tale decisione, peraltro, nel respingere il ricorso dell’imputato,
si è sottolineato che la condotta incriminata era consistita nell’aver posto la mano sul gluteo
della persona offesa “per un tempo apprezzabile”, il che era stato considerato elemento signi-
ficativo non tanto ai fini del riconoscimento della materialità del reato, quanto ai fini del della
sussistenza dell’elemento psicologico.
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