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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
liari in un campo in cui la qualità soggettiva dell’agente, in virtù del ruolo essen-
ziale che svolge in tutte le fattispecie di reato militare, trova la sua disciplina
all’interno del codice penale militare di pace e, quindi, in un contesto normativo
che difficilmente può sfuggire alla qualifica di “legge penale”.
Appare ragionevole affermare, quindi, che un errore sulla interpretazione
dell’art. 5 c.p.m.p. non risponde alla regola dell’art. 47, comma 3. Ne consegue
che non potrà avere alcuna efficacia scriminante l’errore, ad esempio,
dell’Ufficiale che ritenga a lui applicabile in via analogica la disciplina prevista
dall’art. 5 c.p.m.p. per i sottufficiali sospesi dal servizio, che non sono equiparati
ai militari in servizio. Sarà invece rilevante (almeno a certe condizioni, come di
seguito si vedrà) l’errore del sottufficiale che, male interpretando una disposizione
in materia di procedimento amministrativo, ritenga valido ed efficace un provve-
dimento di sospensione dal servizio in realtà non perfezionatosi, trattandosi di
errore su una norma volta a regolare, secondo il surriportato insegnamento della
Cassazione, “rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incor-
porata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente”.
Queste necessarie puntualizzazioni, tuttavia, non esauriscono lo spettro
delle questioni che vengono in rilievo quando si affronta il tema dell’errore sulla
qualificazione soggettiva dell’agente nel reato proprio, dovendosi operare una
serie di inevitabili distinzioni a seconda di come la qualità del soggetto attivo
viene ad incidere sulla stessa offensività del reato. In proposito, pur con l’avver-
tenza che si tratta di materia ampiamente controversa, l’approdo più convincen-
te è stato delineato dal Mantovani e, quindi, senza voler in alcun modo pre-
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tendere di dare un quadro esaustivo, se ne propongono in questa sede i tratti
essenziali, provando a calare i risultati raggiunti sul terreno che qui interessa.
Il chiaro giurista, muovendosi nel contesto dell’analisi delle differenze tra errore
sul precetto e errore sul fatto, ha riconosciuto tre diverse categorie di reato proprio:
- il reato proprio esclusivo, in cui l’offensività-illiceità del fatto si determi-
na in assoluto solo se il soggetto attivo, cosiddetto intraneus, è portatore della
specifica qualifica soggettiva prevista dalla norma;
- il reato proprio semiesclusivo, in cui la particolare qualifica soggettiva
dell’agente comporta solo il mutamento del titolo di reato rispetto ad analoga
(7) Diritto penale, Parte Generale, pag. 375, Padova, 2015.
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