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LA “MANCATA AUTORIZZAZIONE” A TENERE UN CERTO COMPORTAMENTO
PUÒ COSTITUIRE IL PRESUPPOSTO DEL REATO DI DISOBBEDIENZA
e diverso rispetto ai doveri già esistenti in capo al militare, indipendentemente
dal tipo di tutela prevista dall’ordinamento . Un tale orientamento, già peraltro
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disatteso in dottrina non ha trovato conferma neanche nella giurisprudenza
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di legittimità, come dimostrano le decisioni concernenti i casi, purtroppo non
infrequenti, di rifiuto del militare di obbedire all’ordine di firmare per presa
visione il documento caratteristico contenente il giudizio sui servizi prestati,
così come previsto dall’art. 692, comma 5 del DPR 15 marzo 2010, n. 90 .
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È quindi da ritenere ormai consolidato il principio secondo cui proprio
l’esistenza di un preesistente dovere, previsto da una norma di ordinamento mili-
tare ma non penalmente tutelato (in relazione al quale, quindi, non viene in luce
un fenomeno di assorbimento ovvero, se si vuole, di concorso apparente di
norme penali) costituisce segno della attinenza dell’ordine al servizio o alla disci-
plina e, quindi, lo introduce a pieno titolo nella previsione dell’art. 173 c.p.m.p.
Le considerazioni appena svolte, inquadrate in una prospettiva speculare,
consentono di fare un ulteriore passo in avanti nel discorso e di affermare, pur
se ciò può apparire del tutto ovvio, che non commette il reato di disobbedienza
il militare che contravviene a disposizioni di carattere generale, salvo che a que-
ste non si sovrapponga un preciso ordine nell’ambito di un rapporto di sovra-
ordinazione gerarchica. È possibile adesso andare al cuore della questione che
qui si intende brevemente affrontare.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale Militare di Roma, nel-
l’ambito di un procedimento che riguardava anche altra contestazione, aveva
escluso il reato di disobbedienza a carico di un soggetto che aveva posto in esse-
re una certa condotta nonostante il divieto opposto dal superiore. L’elemento
che aveva indotto il GUP a non ravvisare l’esistenza di un vero e proprio ordine
erano state le dichiarazioni rilasciate dal superiore stesso dalle quali emergeva
che il divieto, in realtà, era consistito in una mancata autorizzazione.
(5) In questo senso, ma senza diretto riferimento all’ordine militare: A. SANTORO, L’ordine del
superiore nel diritto penale, UTET, 1957.
(6) Sia consentito sul punto richiamare: A. SABINO, Commento all’art. 23 del DPR 18 luglio 1986, n.
545; in IL NUOVO ORDINAMENTO DISCIPLINARE DELLE FORZE ARMATE, a cura di S.
RIONDATO; CEDAM 1978.
(7) Sul punto si veda: Cass., Sez. I, 2 dicembre 2014/19 dicembre 2014, n. 52957, in cui sono
citati vari precedenti conformi.
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