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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
È pacifico, ancora, che il contenuto dell’ordine può essere estremamente
variabile e può prevedere l’imposizione di obblighi sia in termini positivi che
negativi, ossia di tenere o di non tenere un determinato comportamento.
Poste queste scontate premesse, proviamo ad avvicinarci ulteriormente
allo specifico tema evocato dalla sentenza in commento, chiedendoci cosa acca-
de quando questi obblighi sono già esistenti, in quanto previsti in via generale
dall’ordinamento in forza di specifiche disposizioni normative.
La risposta non è univoca e richiede alcuni distinguo, potendosi verificare
situazioni, tra loro apparentemente simili, che però conducono a risultati del
tutto opposti. In primo luogo occorre valutare il caso in cui l’atto di disobbe-
dienza costituisce l’estrinsecazione di una condotta antidoverosa inquadrabile
nell’ambito di una fattispecie più ampia di reato, per cui la violazione è di fatto
già sanzionata penalmente. In proposito la giurisprudenza (ancora attuale
nonostante lontana nel tempo) ha affermato che l’ordine intimante un compor-
tamento già imposto dalla norma penale è da questa assorbito, perché esso nulla
può aggiungere alla piena imperatività della legge .
(1)
Si prendano come esempi il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbe-
dire a un ordine la cui esecuzione coincide con il contenuto delle disposizioni di
consegna , ovvero il disertore che non esegua l’ordine di rientrare in caserma.
(2)
Analogo principio si ricava, argomentando a contrariis, dalle conclusioni a
cui è giunta la Suprema Corte affrontando il caso dei soggetti un tempo con-
dannati per il reato di rifiuto del servizio militare che, sottoposti a custodia
(3)
cautelare, si rifiutavano di obbedire all’ordine di indossare l’uniforme priva delle
stellette. Secondo la Cassazione ciò costituiva un fatto autonomo e successivo
nella sua determinazione e nella sua realizzazione, venendo così a configurare il
reato militare di disobbedienza .
(4)
Questa impostazione ermeneutica, sembrava poter spingere le sue conse-
guenze sino al punto di escludere il reato ogniqualvolta l’ordine non presentasse
caratteristiche di radicale novità, ossia non imponesse un obbligo del tutto ulteriore
(1) Cass. 13 dicembre 1991, SASSOLA; in SCANDURRA, Il diritto penale militare, I, 206, 20 - Giuffrè, 1993.
(2) Tribunale Supremo Militare, 23 gennaio 1959, Secondino, Giust. pen. 1960, II, 74, m. 14.
(3) Art. 8 cpv. legge 15 dicembre 1972, n. 772.
(4) Per tutte: Cass. Sez. I, 15 luglio 1988/18 settembre 1989, n. 12353.
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