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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


                    In primo luogo, i giudici di legittimità osservavano che dal complesso della
               normativa e delle Circolari in materia si ricava che il militare deve compilare il
               Quadro C del foglio di viaggio con l’indicazione analitica degli estremi tempo-
               rali di durata della missione in riferimento al momento di intrapresa del viaggio
               di andata e di ritorno, proprio al fine di poterne desumere la reale protrazione
               oraria dell’impegno effettivo richiestogli. Ciò in quanto i relativi dati temporali
               non potrebbero essere ricavati né dal momento di inizio della missione, che non
               garantisce la reale immediata partenza verso la sede del servizio temporaneo,
               ne’ dal visto di arrivo e di partenza apposto dall’ufficio militare presso il quale
               si è compiuta la missione stessa per individuare il momento di effettiva presen-
               za e di cessata presenza del dipendente in quel luogo, in quanto in entrambi i
               casi i predetti visti non possono tenere conto del lasso temporale necessario per
               il trasferimento dalla e sino alla sede di servizio ordinaria o alla dimora.
                    Il profilo di maggior interesse dell’impostazione dei giudici di legittimità è,
               però, quello che concernente la verifica dei profili di economicità dell’indennità
               forfetaria erogata o chiesta dal militare rispetto al trattamento ordinario, ritenu-
               ta non correttamente effettuata da entrambi i giudici di merito.
                    Osservava, nello specifico, la Corte di cassazione che «[…] nel delitto di
               truffa, mentre il requisito dell’ingiusto vantaggio dell’agente o di terzi può inclu-
               dere in sé qualsiasi utilità o incremento patrimoniale, anche a carattere non stret-
               tamente pecuniario, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto
               patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto
               potenziale che abbia l’effetto di produrre - mediante la “cooperazione artificiosa
               della  vittima”  che,  indotta  in  errore  dall’inganno  ordito  dall’autore  del  reato,
               compie l’atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa
               […]. Perché sia perfezionata la fattispecie occorre, dunque, un effettivo depau-
               peramento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o
               del lucro cessante». Si diceva, ancora, in sentenza che la Corte Militare di Appello
               aveva correttamente ritenuto che, per essere stato l’imputato inviato in missione
               con messa in libertà da parte del proprio Comando sin dal giorno antecedente
               l’inizio della concreta attività alla quale doveva prendere parte ed essendogli stato
               richiesto di affrontare percorso superiore ai novanta chilometri, non poteva esi-
               gersi la partenza il giorno stesso di espletamento dell’attività fuori sede.


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