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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
giudice di rinvio è pervenuto sulla scorta (consequenziale) del criterio dallo stes-
so seguito, quanto la rispondenza - in sé - del criterio che è stato in concreto
applicato al principio enunciato dalla sentenza rescindente, del quale la pubblica
accusa postula una lettura diversa e alternativa da quella compiuta dalla Corte
territoriale, nel senso che il parametro di riferimento per valutare l’esistenza di
un danno patrimoniale cagionato all’Amministrazione andrebbe individuato
non già con riguardo agli importi dell’indennità ordinaria di missione liquidabili
in via meramente tabellare (certamente superiori, in tutti i casi esaminati, a quel-
li liquidabili - e liquidati - in via forfetaria), ma in relazione invece alle effettive
modalità di svolgimento delle singole missioni da parte del militare, che nel caso
di specie non si erano tradotte nel pernottamento dell’imputato nella sede
comandata […] e nel sostenimento della corrispondente spesa alberghiera,
essendo stato accertato che l’imputato aveva fatto quotidiano rientro per la
notte nella propria residenza, raggiungendo di nuovo la sede della missione il
giorno successivo». Secondo i giudici di legittimità, con il suo motivo di
doglianza il ricorrente aveva sollecitato alla Corte una diversa lettura, interpre-
tativa e applicativa, del principio di diritto affermato dalla sentenza di annulla-
mento, rispetto a quella operata dal giudice di rinvio, risolvendosi sostanzial-
mente in una censura di merito, non sindacabile in sede di legittimità, mentre il
ragionamento logico e la soluzione interpretativa seguiti dalla Corte Militare di
Appello per escludere la sussistenza del danno economico necessario per l’in-
tegrazione della truffa non risultavano incompatibili con il principio e con i cri-
teri-guida affermati dalla sentenza di annullamento.
Come si può rilevare da quanto sin qui illustrato, la questione giuridica che
è sullo sfondo del travagliato iter processuale sopra descritto è alquanto singo-
lare. In effetti, la particolarità è determinata dall’originale criterio adottato dalla
Corte di cassazione per l’individuazione della sussistenza, nei casi in esame, del
danno economico per la Amministrazione militare. In proposito, si deve rico-
noscere nel ricorso per cassazione presentato da ultimo dal Procuratore
Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello era stato sottolineato un
profilo più che meritevole di attenzione, in quanto incentrato su un dato di fatto
inconfutabile, rimasto sullo sfondo delle decisioni dei giudici di legittimità, cioè
la maggior convenienza del regime forfetario rispetto a quello ordinario.
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