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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               giudice di rinvio è pervenuto sulla scorta (consequenziale) del criterio dallo stes-
               so seguito, quanto la rispondenza - in sé - del criterio che è stato in concreto
               applicato al principio enunciato dalla sentenza rescindente, del quale la pubblica
               accusa postula una lettura diversa e alternativa da quella compiuta dalla Corte
               territoriale, nel senso che il parametro di riferimento per valutare l’esistenza di
               un danno patrimoniale cagionato all’Amministrazione  andrebbe individuato
               non già con riguardo agli importi dell’indennità ordinaria di missione liquidabili
               in via meramente tabellare (certamente superiori, in tutti i casi esaminati, a quel-
               li liquidabili - e liquidati - in via forfetaria), ma in relazione invece alle effettive
               modalità di svolgimento delle singole missioni da parte del militare, che nel caso
               di  specie  non  si  erano  tradotte  nel  pernottamento  dell’imputato  nella  sede
               comandata  […]  e  nel  sostenimento  della  corrispondente  spesa  alberghiera,
               essendo  stato  accertato  che  l’imputato  aveva  fatto  quotidiano  rientro  per  la
               notte nella propria residenza, raggiungendo di nuovo la sede della missione il
               giorno  successivo».  Secondo  i  giudici  di  legittimità,  con  il  suo  motivo  di
               doglianza il ricorrente aveva sollecitato alla Corte una diversa lettura, interpre-
               tativa e applicativa, del principio di diritto affermato dalla sentenza di annulla-
               mento, rispetto a quella operata dal giudice di rinvio, risolvendosi sostanzial-
               mente in una censura di merito, non sindacabile in sede di legittimità, mentre il
               ragionamento logico e la soluzione interpretativa seguiti dalla Corte Militare di
               Appello per escludere la sussistenza del danno economico necessario per l’in-
               tegrazione della truffa non risultavano incompatibili con il principio e con i cri-
               teri-guida affermati dalla sentenza di annullamento.
                    Come si può rilevare da quanto sin qui illustrato, la questione giuridica che
               è sullo sfondo del travagliato iter processuale sopra descritto è alquanto singo-
               lare. In effetti, la particolarità è determinata dall’originale criterio adottato dalla
               Corte di cassazione per l’individuazione della sussistenza, nei casi in esame, del
               danno economico per la Amministrazione militare. In proposito, si deve rico-
               noscere  nel  ricorso  per  cassazione  presentato  da  ultimo  dal  Procuratore
               Generale Militare presso la Corte Militare d’Appello era stato sottolineato un
               profilo più che meritevole di attenzione, in quanto incentrato su un dato di fatto
               inconfutabile, rimasto sullo sfondo delle decisioni dei giudici di legittimità, cioè
               la maggior convenienza del regime forfetario rispetto a quello ordinario.


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