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LA CONFIGURAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE NELLE IPOTESI
                            DI TRUFFA MILITARE SULLE INDENNITÀ DI MISSIONE

             di un criterio di liquidazione esclusivo, rispetto al quale - soltanto - doveva esse-
             re operata la verifica della sussistenza di un’indebita locupletazione patrimonia-
             le,  e  di  un  correlato  danno  economico,  conseguente  all’erogazione  di  una
             somma maggiore (e non dovuta) rispetto a quella prevista dal relativo parame-
             tro liquidatorio, così come positivamente accertato da entrambe le sentenze di
             merito […]».
                  Passaggio decisivo delle sentenze menzionate è, poi, quello in cui si è sot-
             tolineato  che  «[…]  l’ipotizzata  (dal  ricorrente)  convenienza  economica  per
             l’Amministrazione Militare della corresponsione [al militare] dell’indennità for-
             fetaria in luogo del trattamento ordinario di missione costituisce frutto di una
             prospettazione del tutto congetturale, basata su presupposti di fatto indimostra-
             ti e impossibili da verificare, postulanti una scelta - quella di pernottare e con-
             sumare i pasti nel luogo del servizio comandato, sostenendone i relativi costi,
             in ipotesi superiori all’importo giornaliero di 110 euro liquidato in via forfetaria -
             diversa da quella in concreto operata dall’imputato di fare quotidiano rientro
             nella propria residenza familiare».
                  Come si vede, le posizioni in sede di legittimità relativamente alla questione
             in esame non risultano univoche, essendo state adottate per casi analoghi deter-
             minazioni diverse: secondo due decisioni la verifica della sussistenza di un danno
             per l’Amministrazione Militare andava effettuata tutta nell’ambito del trattamen-
             to di missione forfetario e, secondo altre due pronunce, il medesimo riscontro
             era da incentrare sul raffronto con il trattamento di missione ordinario. Questa
             la situazione dal punto di vista degli arresti giurisprudenziali in materia, che non
             consente, allo stato, l’individuazione di un indirizzo dominante .
                                                                         (9)
                  Da ultimo va ricordato che non è di poca portata anche il correlato aspet-
             to del rilievo penale delle false attestazioni apposte dal militare nel Quadro C
             del foglio di viaggio, costituenti il nucleo essenziale degli artifici e raggiri inte-
             granti la truffa in danno dell’Amministrazione Militare.


             (9)  Per completezza di informazione va evidenziato che il criterio del raffronto con il trattamento
                  di missione ordinario è stato seguito dalla Corte Militare di Appello anche in un’altra recente
                  decisione, relativa a un caso analogo a quelli sopra descritti (sent. n. 101/2016), confermata
                  dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. I, sent. n. 53607/2017 del 27 settembre 2017 - dep. 27
                  novembre 2017), anche se i giudici di legittimità in motivazione non si sono specificamente
                  intrattenuti sul punto.

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