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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Anche su tale aspetto si è accesa in sede processuale un’articolata dialet-
tica circa l’individuazione della disposizione penale applicabile, che ha visto
contrapposte la tesi di chi ravvisa gli estremi del reato di cui falso di cui all’art. 220
c.p.m.p. e quella di coloro che, obiettando che detto reato militare sanziona
soltanto il falso materiale e non anche quello ideologico, ritengono integrato
un reato comune (quello previsto dall’art. 480 c.p. - Falsità ideologica commes-
sa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative ,
(10)
ovvero dell’art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pub-
blico).
Questione di non poco momento , dato che la scelta della seconda via
(11)
comporta la parallela trattazione di due processi, uno presso l’autorità giudiziaria
militare (quello per la truffa di cui all’art. 234 c.p.m.p.) e l’altro presso l’autorità
giudiziaria ordinaria per il reato comune di falso, stante il disposto dell’art. 13
c.p.p. In qualche caso la difesa degli imputati ha ritenuto ravvisabile il reato di
cui all’art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici, chiedendo la trasmissione integrale degli atti all’autorità giudiziaria
ordinaria per connessione, ai sensi della menziona disposizione del codice di
rito (ad esempio nel procedimento citato nella nota n. 9).
Conclusivamente va osservato che, al di là degli esiti processuali, le vicen-
de sopra illustrate hanno evidenziato che la disciplina del trattamento di missio-
ne forfetario risulta inappagante, perché lascia ampi spazi per condotte elusive
e devianti, dai possibili risvolti penali. In effetti, una previsione normativa fina-
lizzata a contenere la spesa pubblica e, nel contempo, a non lasciare inappagata
l’aspettativa di un adeguato ristoro per il militare impegnato in missione fuori
sede, nella sua attuazione pratica - sia pure in un numero contenuto di casi,
stando almeno ai riscontri giudiziari - è stata distorta e piegata al perseguimento
di un profitto personale, peraltro attraverso strumentali e connesse condotte di
ulteriore rilevanza penale, quali quelle dell’apposizione di false dichiarazioni sul
foglio di viaggio, come dianzi ricordato.
(10) In tal senso Cass., Sez. I, sent. n. 47926/2017 del 24 agosto 2017 (dep. 18 ottobre 2017) e
Cass., Sez. I, sent. n. 53607/2017, cit.
(11) Sul tema si vedano le stimolanti considerazioni contenute nel contributo di G. ROLANDO,
Riflessioni sul reato di “falso in foglio di licenza, di via e simili”, in RASSEGNA DELL’ARMA DEI
CARABINIERI, n. 2/2017, pagg. 305 e ss.
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