Page 94 - Rassegna 2020-1-Supplemento
P. 94
PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
popoli, e ciò è derivato dalla consapevolezza, acquisita e sedimentatasi a seguito
delle tragedie dei due conflitti mondiali e della proliferazione degli armamenti
atomici, che l’umanità poteva e può salvarsi solo se è in grado di riconoscere in
un comune sostrato di valori etici la chiave necessaria a prevenire il ripetersi
delle tristi esperienze del passato.
Tecnicamente è stata seguita la strada di una progressiva “giuridicizzazione”
dei diritti umani, a livelli sia nazionali che sovranazionali, accompagnata dalla
nascita e dallo sviluppo di istituzioni destinate alla loro protezione.
Ovviamente in questa sede possiamo solo tenere sullo sfondo il tema delle
innegabili influenze che le differenze culturali, anche interne ai sempre più
complessi e disomogenei agglomerati sociali, esercitano sulla configurazione
sostanziale di tali diritti; così come possono essere solo sommariamente ricor-
dati per un verso i dubbi diffusamente percepiti sulla reale capacità delle istitu-
zioni preposte di fornire a quei diritti una efficace tutela e, per altro verso, i pur
cruciali problemi, che massimamente interessano il mondo militare, legati ai cri-
teri di individuazione della tipologia di violazioni che possano giustificare inter-
venti di enforcing militare.
Tuttavia, nel tentativo di rintracciare un nucleo fondante, una sorta di
denominatore comune per dare corpo a una concezione dei diritti umani che
sia in grado di aspirare, almeno in via tendenziale, alla dimensione dell’univer-
salità, credo possa affermarsi che la “dignità” della persona, da riconoscere in
egual misura a tutti gli individui per il solo fatto di appartenere alla specie
umana, sia l’unico valore che possa soddisfare credibilmente una tale aspirazio-
ne, pur nella consapevolezza della varietà di significati che il concetto è venuto
ad assumere nel tempo a seconda delle diverse impostazioni filosofiche o reli-
giose. Sta di fatto che, lo si voglia intendere come vero e proprio assioma o solo
come postulato, ad esso non è dato rinvenire alcuna alternativa altrettanto effi-
cace almeno dal punto di vista potenziale.
Non a caso, ad esempio, la dignità dell’uomo viene evocata come valore
cardine nell’art. 3 della nostra Carta costituzionale, nell’art. 1 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite e nell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, nota anche come “Carta di Nizza”.
90