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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE


               popoli, e ciò è derivato dalla consapevolezza, acquisita e sedimentatasi a seguito
               delle tragedie dei due conflitti mondiali e della proliferazione degli armamenti
               atomici, che l’umanità poteva e può salvarsi solo se è in grado di riconoscere in
               un comune sostrato di valori etici la chiave necessaria a prevenire il ripetersi
               delle tristi esperienze del passato.
                    Tecnicamente è stata seguita la strada di una progressiva “giuridicizzazione”
               dei diritti umani, a livelli sia nazionali che sovranazionali, accompagnata dalla
               nascita e dallo sviluppo di istituzioni destinate alla loro protezione.
                    Ovviamente in questa sede possiamo solo tenere sullo sfondo il tema delle
               innegabili  influenze  che  le  differenze  culturali,  anche  interne  ai  sempre  più
               complessi  e  disomogenei  agglomerati  sociali,  esercitano  sulla  configurazione
               sostanziale di tali diritti; così come possono essere solo sommariamente ricor-
               dati per un verso i dubbi diffusamente percepiti sulla reale capacità delle istitu-
               zioni preposte di fornire a quei diritti una efficace tutela e, per altro verso, i pur
               cruciali problemi, che massimamente interessano il mondo militare, legati ai cri-
               teri di individuazione della tipologia di violazioni che possano giustificare inter-
               venti di enforcing militare.
                    Tuttavia,  nel  tentativo  di  rintracciare  un  nucleo  fondante,  una  sorta  di
               denominatore comune per dare corpo a una concezione dei diritti umani che
               sia in grado di aspirare, almeno in via tendenziale, alla dimensione dell’univer-
               salità, credo possa affermarsi che la “dignità” della persona, da riconoscere in
               egual  misura  a  tutti  gli  individui  per  il  solo  fatto  di  appartenere  alla  specie
               umana, sia l’unico valore che possa soddisfare credibilmente una tale aspirazio-
               ne, pur nella consapevolezza della varietà di significati che il concetto è venuto
               ad assumere nel tempo a seconda delle diverse impostazioni filosofiche o reli-
               giose. Sta di fatto che, lo si voglia intendere come vero e proprio assioma o solo
               come postulato, ad esso non è dato rinvenire alcuna alternativa altrettanto effi-
               cace almeno dal punto di vista potenziale.
                    Non a caso, ad esempio, la dignità dell’uomo viene evocata come valore
               cardine  nell’art.  3  della  nostra  Carta  costituzionale,  nell’art.  1  della
               Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  dell’Uomo,  adottata  dall’Assemblea
               Generale delle Nazioni Unite e nell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali
               dell’Unione Europea, nota anche come “Carta di Nizza”.


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